In tema di misure cautelari personali, l’obbligo di motivazione dell’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, previsto dall’art. 292 cod. proc. pen., non puo’ ritenersi assolto, per quanto concerne l’esposizione dei gravi indizi di colpevolezza, con la mera elencazione descrittiva degli elementi di fatto, occorrendo invece una valutazione critica ed argomentata delle fonti indiziarie singolarmente assunte e complessivamente considerate, il cui controllo in sede di legittimità deve limitarsi a verificarne la rispondenza alle regole della logica, oltre che del diritto, e all’esigenza di completezza espositiva.
Testo Completo:
Sentenza n. 40609 del 1° ottobre 2008 - depositata il 30 ottobre 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente N. Milo, Relatore F. Ippolito)
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Sentenza n. 40609 del 1° ottobre 2008 - depositata il 30 ottobre 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente N. Milo, Relatore F. Ippolito)