PRECLUSIONE, DOPO LA NOVELLA DI CUI ALLA LEGGE N. 253 DEL 1990, DELLA PROPONIBILITÀ, IN VIA INCIDENTALE, DELLA QUERELA DI FALSO NEL GIUDIZIO DI APPELLO CON RIGUARDO A DOCUMENTI PRODOTTI NEL PRIMO GRADO DI GIUDIZIO E NON DISCONOSCIUTI - INSUSSISTENZA
La S.C. ha ritenuto che la querela di falso relativa ad un documento già prodotto nel corso del primo grado di giudizio può essere proposta, in via incidentale, nel giudizio di appello anche all’udienza collegiale, pure dopo l’entrata in vigore della legge n. 353 del 1990, in quanto la riforma non ha riguardato né l’art. 221, primo comma, né l’art. 335 cod. proc. civ.. I giudici di legittimità hanno, altresì, affermato che la querela di falso può essere proposta anche se il detto documento non sia stato tempestivamente disconosciuto a norma dell’art. 214 cod. proc. civ..
Testo Completo:
Sentenza n. 25556 del 21 ottobre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente F. Mazza, Relatore M. Finocchiaro)
Testo Completo:
Sentenza n. 25556 del 21 ottobre 2008(Sezione Terza Civile, Presidente F. Mazza, Relatore M. Finocchiaro)