In tema di contrattazione collettiva, la disposizione pattizia che introduca una maggiorazione degli interessi per il ritardato pagamento degli oneri contributivi è assimilabile alla clausola penale e il giudice può, d’ufficio, valutarne l'eccessiva onerosità subordinatamente all'assolvimento degli oneri, di parte, di allegazione e prova, delle circostanze all’uopo rilevanti, non assumendo rilievo, a tale fine, l’eventuale dedotta mancanza di danno in concreto, attesa l’estraneità del danno alla struttura della clausola penale.
Testo Completo:
Sentenza n. 25888 del 28 ottobre 2008
(Sezione Lavoro, Presidente G. Sciarelli, Relatore G. Bandini)
Testo Completo:
Sentenza n. 25888 del 28 ottobre 2008
(Sezione Lavoro, Presidente G. Sciarelli, Relatore G. Bandini)