In tema d’interpretazione del nuovo diritto societario, la Corte ha stabilito che la modifica dell’art. 2495 cod. civ., ex art. 4 d.lgs. n. 6 del 2003, per cui la cancellazione dal registro delle imprese determina, contrariamente al passato, l’estinzione della società, si applica anche alle società di persone, nonostante la prescrizione normativa indichi esclusivamente quelle di capitali e quelle cooperative. La S.C. ha affermato, inoltre, che la norma, per la sua funzione ricognitiva, è retroattiva e trova applicazione anche in ordine alle cancellazioni intervenute anteriormente all’1/1/2004, data di entrata in vigore delle modifiche introdotte dal citato d.lgs. n. 6 del 2003, con la sola esclusione dei rapporti esauriti e degli effetti già irreversibilmente verificatisi.
Testo Completo:
Sentenza n. 25192 del 12 novembre 2008
(Sezione Seconda Civile, Presidente e Relatore M. Oddo)
Testo Completo:
Sentenza n. 25192 del 12 novembre 2008
(Sezione Seconda Civile, Presidente e Relatore M. Oddo)