La S.C., in una fattispecie nella quale gli eredi di una defunta chiedevano il rimborso alla cointestataria di un libretto di risparmio del 50 per cento della somma portata dal libretto, da quest'ultima incassata per intero, ha enunciato il principio per cui la possibilità che costituisca donazione indiretta l'atto di cointestazione, con firma e disponibilità disgiunte, di una somma di denaro depositata presso un istituto di credito - qualora la predetta somma, all'atto della cointestazione, risulti essere appartenuta ad uno solo dei cointestatari - è legata all'apprezzamento dell'esistenza dell' "animus donandi", consistente nell'accertamento che il proprietario del denaro non aveva, nel momento della cointestazione, altro scopo che quello della liberalità.
Testo Completo:
Sentenza n. 26983 del 12 novembre 2008
(Sezione Seconda Civile, Presidente L. A. Rovelli, Relatore V. Mazzacane)
Testo Completo:
Sentenza n. 26983 del 12 novembre 2008
(Sezione Seconda Civile, Presidente L. A. Rovelli, Relatore V. Mazzacane)