La S.C. ha affermato che il provvedimento del giudice della separazione determina una cessione "ex lege" del contratto a favore del coniuge assegnatario che succede, pertanto, nella posizione di conduttore della casa coniugale, con la conseguenza che il rapporto in capo al coniuge originario conduttore si estingue e non é più suscettibile di reviviscenza neppure nell'ipotesi in cui la cosa locata venga abbandonata dal coniuge separato, nuovo conduttore. Peraltro, nel momento della successione, si verifica, in senso figurativo e virtuale, una sorta di riconsegna dell'immobile al locatore da parte del vecchio conduttore, con contestuale consegna, sempre in senso figurativo, della cosa locata al nuovo conduttore, talché il termine semestrale di decadenza dall'azione di ripetizione delle somme corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti della legge n. 392 del 1978, e di cui al secondo comma dell'art. 79 della medesima legge, comincia a decorrere dalla data del provvedimento giudiziale di separazione personale, fatta salva, per il coniuge conduttore non assegnatario, la possibilità di dimostrare che l'effettivo rilascio dell'immobile sia avvenuto in un momento successivo al provvedimento stesso.
Testo Completo:
Sentenza n. 19691 del 17 luglio 2008(Sezione Terza Civile, Presidente M. Varrone, Relatore G. Federico)
Testo Completo:
Sentenza n. 19691 del 17 luglio 2008(Sezione Terza Civile, Presidente M. Varrone, Relatore G. Federico)