La Corte, intervenendo in fattispecie nella quale il direttore generale di una azienda ospedaliera lamentava di avere subito, da parte di esponenti politici rivestenti anche incarichi di pubblici amministratori, pressioni finalizzate a far sì che egli procedesse a nomine dettate da criteri di appartenenza politica, precisa che anche la presentazione di interpellanza al Consiglio Regionale nonché le modalità ed i tempi di fissazione per la discussione della stessa da parte del Presidente del Consiglio medesimo possono, ove finalizzati esclusivamente a condizionare l’attività della persona offesa nel senso predetto, integrare i requisiti dell’abuso, per un verso, e dell’induzione, per un altro, richiesti dall’art. 317 cod. pen., non potendo rilevare in senso contrario il principio di insindacabilità delle opinioni e dei voti dei consiglieri regionali di cui all’art.122, comma quarto, Cost..
Testo Completo:
Sentenza n. 33843 del 19 giugno 2008 - depositata il 25 agosto 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore G. Fidelbo)
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Sentenza n. 33843 del 19 giugno 2008 - depositata il 25 agosto 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore G. Fidelbo)