Con la decisione in esame la Corte – in una fattispecie nella quale era contestato il delitto di evasione dagli arresti domiciliari nei confronti di una donna sottoposta a detenzione domiciliare in quanto madre di prole convivente di età inferiore agli anni dieci, rientrata nell’abitazione con un ritardo di 40 minuti – ha sollevato la questione di legittimità costituzionale del coordinato disposto dei commi 1 ed 8 dell’art. 47 – ter della L. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell’art. 385 cod. pen. al solo allontanamento dal domicilio che si protragga più di dodici ore. Non sembra infatti conforme al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) – afferma la Corte – la previsione del comma primo della richiamata disposizione che, contrariamente a quanto disposto dal comma ottavo della medesima norma per la condannata in detenzione domiciliare ordinaria, esclude per la condannata in detenzione domiciliare “speciale” la rilevanza penale dell’allontanamento dal domicilio che non si protragga più di dodici ore.
Testo Completo:
Ordinanza n. 30027 del 4 luglio 2008 - depositata il 17 luglio 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore A. Cortese)
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Ordinanza n. 30027 del 4 luglio 2008 - depositata il 17 luglio 2008(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore A. Cortese)