La Corte ha precisato che la sentenza con cui il giudice d’appello ratifica l’accordo intervenuto tra le parti ai sensi dell’art. 599, commi quarto e quinto, cod. proc. pen. dopo l’entrata in vigore del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, il quale ha abrogato l’istituto del c.d. “patteggiamento” in appello, oltre a integrare una nullità a regime intermedio ai sensi degli artt. 178 b) e c) cod. proc. pen., peraltro sanabile essendo state le parti a dar causa all’invalidità, costituisce la violazione di una regola tassativa concernente l’ordo judiciorum, che si risolve nell’esercizio di un potere non più attribuito all’organo giurisdizionale e deve dunque essere annullata con rinvio per lo svolgimento nelle forme ordinarie del giudizio d’appello.
Testo Completo:
Sentenza n. 29500 dell'11 luglio 2008 - depositata il 16 luglio 2008(Sezione Prima Penale, Presidente e Relatore P. Bardovagni)
Testo Completo:
Sentenza n. 29500 dell'11 luglio 2008 - depositata il 16 luglio 2008(Sezione Prima Penale, Presidente e Relatore P. Bardovagni)