RISARCIMENTO DEL DANNO – BENE AFFIDATO AL LAVORATORE PER L’ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE
Il lavoratore deve utilizzare il bene affidatogli per l’espletamento della prestazione senza arrecare danni, dei quali risponde contrattualmente, anche in caso di assegnazione a mansioni in violazione degli artt. 2103 e 2087 c.c., pur essendo, in tal caso, in concreto agevolato nella prova esonerativa da responsabilità.
Testo Completo:
Sentenza n. 13530 del 26 maggio 2008(Sezione Lavoro, Presidente M. De Luca, Relatore P. Cuoco)
Il lavoratore deve utilizzare il bene affidatogli per l’espletamento della prestazione senza arrecare danni, dei quali risponde contrattualmente, anche in caso di assegnazione a mansioni in violazione degli artt. 2103 e 2087 c.c., pur essendo, in tal caso, in concreto agevolato nella prova esonerativa da responsabilità.
Testo Completo:
Sentenza n. 13530 del 26 maggio 2008(Sezione Lavoro, Presidente M. De Luca, Relatore P. Cuoco)