LICENZIAMENTI – CONGEDO PARENTALE – ABUSO – GIUSTA CAUSA DI RECESSO – CONFIGURABILITA’
L’utilizzazione del congedo parentale, di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, per lo svolgimento di una diversa attività lavorativa (nella specie, l’attività prestata presso la pizzeria di proprietà della moglie da parte del padre lavoratore, beneficiario del congedo) configura un abuso per sviamento della funzione propria del diritto ed è idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento.
Testo Completo:
Sentenza n. 16207 del 16 giugno 2008(Sezione Lavoro, Presidente M. De Luca, Relatore U. Morcavallo)
L’utilizzazione del congedo parentale, di cui all’art. 32 del d.lgs. n. 151 del 2001, per lo svolgimento di una diversa attività lavorativa (nella specie, l’attività prestata presso la pizzeria di proprietà della moglie da parte del padre lavoratore, beneficiario del congedo) configura un abuso per sviamento della funzione propria del diritto ed è idoneo ad essere valutato dal giudice ai fini della sussistenza di una giusta causa di licenziamento.
Testo Completo:
Sentenza n. 16207 del 16 giugno 2008(Sezione Lavoro, Presidente M. De Luca, Relatore U. Morcavallo)