PROFESSIONI – AVVOCATI – GIUDIZIO DISCIPLINARE – RICORSO AL CNF – PROPOSIZIONE PERSONALE DELL’AVVOCATO SOSPESO – INAMMISSIBILITA’
Ordinanza n. 11213 dell'8 maggio 2008 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore M. R. Morelli)
Stante la natura impugnatoria del ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione emessa dal locale Consiglio dell’ordine, il ricorso è inammissibile se proposto personalmente dall’avvocato sottoposto a sospensione cautelare dall’esercizio della professione, che è privo dello ius postulandi.
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Stante la natura impugnatoria del ricorso al Consiglio nazionale forense avverso la decisione emessa dal locale Consiglio dell’ordine, il ricorso è inammissibile se proposto personalmente dall’avvocato sottoposto a sospensione cautelare dall’esercizio della professione, che è privo dello ius postulandi.
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