GIURISDIZIONE – CANONI DOVUTI DAL PUBBLICO DIPENDENTE PER IL GODIMENTO DELL’ALLOGGIO DI SERVIZIO – INADEMPIMENTO – CONTROVERSIA RELATIVA – GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO
Ordinanza n. 10870 del 30 aprile 2008 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore M. Finocchiaro)
In una controversia avente ad oggetto, da un lato, l'accertamento dei canoni dovuti dal pubblico dipendente per il godimento dell'alloggio di servizio in conseguenza del rapporto concessorio con l'Amministrazione di appartenenza e, dall'altro, la condanna del medesimo dipendente al pagamento dei canoni non corrisposti per il godimento di detto alloggio, le Sezioni Unite hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario - e, segnatamente, del giudice del lavoro in quanto giudice del rapporto di impiego - giacché il mancato pagamento dei canoni anzidetti, pur concretando un “danno” ai sensi dell'art. 52 del r.d. n. 1214 del 1934, rappresenta un inadempimento contrattuale, integrante anche la violazione degli obblighi connessi al rapporto di pubblico impiego, che non si configura, però, come attività posta in essere dal dipendente pubblico “nell'esercizio delle sue funzioni”, così come ulteriormente richiede il citato art. 52 per radicare la giurisdizione della Corte dei conti.
In una controversia avente ad oggetto, da un lato, l'accertamento dei canoni dovuti dal pubblico dipendente per il godimento dell'alloggio di servizio in conseguenza del rapporto concessorio con l'Amministrazione di appartenenza e, dall'altro, la condanna del medesimo dipendente al pagamento dei canoni non corrisposti per il godimento di detto alloggio, le Sezioni Unite hanno affermato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario - e, segnatamente, del giudice del lavoro in quanto giudice del rapporto di impiego - giacché il mancato pagamento dei canoni anzidetti, pur concretando un “danno” ai sensi dell'art. 52 del r.d. n. 1214 del 1934, rappresenta un inadempimento contrattuale, integrante anche la violazione degli obblighi connessi al rapporto di pubblico impiego, che non si configura, però, come attività posta in essere dal dipendente pubblico “nell'esercizio delle sue funzioni”, così come ulteriormente richiede il citato art. 52 per radicare la giurisdizione della Corte dei conti.