PROCESSO CIVILE – REVOCAZIONE PER CONTRASTO DI GIUDICATI – SENTENZE DI LEGITTIMITA’ – ESCLUSIONE - FONDAMENTO
Sentenza n. 10867 del 30 aprile 2008 (Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore G. Salme')
Avverso le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione non è ammissibile l’impugnazione per revocazione per contrasto di giudicati, ai sensi dell’art. 395, n. 5, cod. proc. civ., non essendo tale ipotesi espressamente contemplata nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 (applicabile nella specie), né in quella successiva (artt. 391 bis e 391 ter cod. proc. civ.), secondo una scelta discrezionale del legislatore - non in contrasto con alcun principio e norma costituzionale – condivisibile anche alla luce della circostanza che l’ammissibilità di tale impugnazione sarebbe logicamente e giuridicamente incompatibile con la natura delle sentenze di mera legittimità, che danno luogo solo al giudicato in senso formale e non a quello sostanziale.
Avverso le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione non è ammissibile l’impugnazione per revocazione per contrasto di giudicati, ai sensi dell’art. 395, n. 5, cod. proc. civ., non essendo tale ipotesi espressamente contemplata nella disciplina anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 (applicabile nella specie), né in quella successiva (artt. 391 bis e 391 ter cod. proc. civ.), secondo una scelta discrezionale del legislatore - non in contrasto con alcun principio e norma costituzionale – condivisibile anche alla luce della circostanza che l’ammissibilità di tale impugnazione sarebbe logicamente e giuridicamente incompatibile con la natura delle sentenze di mera legittimità, che danno luogo solo al giudicato in senso formale e non a quello sostanziale.