PROCESSO CIVILE – SOSTITUZIONE DEL GIUDICE ISTRUTTORE QUALE RELATORE AL COLLEGIO
Sentenza n. 11506 del 9 maggio 2008 (Sezione Terza Civile, Presidente L. F. Di Nanni, Relatore P. D'Amico)
Il provvedimento di sostituzione del giudice istruttore (con altro relatore al collegio) non richiede espressa motivazione e può essere anche orale, e viene emesso nell’esercizio di un’attività discrezionale che resta insindacabile in sede di legittimità, tanto più che la violazione del principio di immutabilità del giudice istruttore e della composizione del collegio giudicante è una mera irregolarità di carattere interno e come tale non incidente sulla validità dell’atto né su quella del giudizio o della sentenza.
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Il provvedimento di sostituzione del giudice istruttore (con altro relatore al collegio) non richiede espressa motivazione e può essere anche orale, e viene emesso nell’esercizio di un’attività discrezionale che resta insindacabile in sede di legittimità, tanto più che la violazione del principio di immutabilità del giudice istruttore e della composizione del collegio giudicante è una mera irregolarità di carattere interno e come tale non incidente sulla validità dell’atto né su quella del giudizio o della sentenza.
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