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Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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lunedì 10 settembre 2012

ESECUZIONE - GIUDICATO DI CONDANNA - ASSERITA VIOLAZIONE NEL PROCESSO DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ALL'EQUO PROCESSO -

ESECUZIONE - GIUDICATO DI CONDANNA - ASSERITA VIOLAZIONE NEL PROCESSO DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ALL'EQUO PROCESSO -
ASSENZA SENTENZA DELLA CORTE EDU - DECLARATORIA DI INEFFICACIA DEL GIUDICATO - FATTISPECIE - QUESTIONE DI COSTITUZIONALITA' - RILEVANZA E NON MANIFESTA INFONDATEZZA
Le Sezioni unite erano state chiamate a stabilire "se il giudice dell’esecuzione, in attuazione dei principi dettati dalla Corte EDU con la sentenza 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, possa sostituire la pena dell’ergastolo, inflitta all’esito del giudizio abbreviato, con la pena di anni trenta di reclusione, in tal modo modificando il giudicato con l’applicazione, nella successione di leggi intervenute in materia, di quella più favorevole", con riguardo ad una fattispecie nella quale la posizione del ricorrente era sostanzialmente sovrapponibile a quella dello Scoppola.
Il Supremo Collegio ha premesso che, in tal situazione, l’estensione del principi affermati dalla Corte di Strasburgo non può trovare ostacolo nel fatto che il ricorrente non abbia a sua volta adito la Corte sovranazionale: "una tale situazione, anche a costo di porre in crisi il “dogma” del giudicato, non può essere tollerata perché legittimerebbe l’esecuzione di una pena ritenuta, oggettivamente e quindi ben al di là della species facti, illegittima dall’interprete autentico della CEDU e determinerebbe una patente violazione del principio di parità di trattamento tra condannati che versano in identica posizione". Ciò premesso, ha dichiarato d’ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 7 e 8 del decreto legge 24 novembre 2000, n. 341, convertito dalla legge 19 gennaio 2001, n. 4, in riferimento agli articoli 3 e 117, comma primo, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’articolo 7 della Convenzione EDU), "nella parte in cui le disposizioni interne operano retroattivamente, e, più specificamente, in relazione alla posizione di coloro che, pur avendo formulato richiesta di giudizio abbreviato nella vigenza della sola legge n. 479 del 1999, sono stati giudicati successivamente, quando cioè, a far data dal pomeriggio del 24 novembre 2000 (pubblicazione della Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 2 r.d. n. 1252 del 7 giugno 1923), era entrato in vigore il citato decreto legge, con conseguente applicazione del più sfavorevole trattamento sanzionatorio previsto dal medesimo decreto", ritenendo impraticabile un’interpretazione della predetta normativa interna conforme all’articolo 7 CEDU, nell’interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo.
Testo Completo: Ordinanza n. 34472 del 19 aprile 2012 - depositata il 10 settembre 2012
(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore N. Milo)

ESECUZIONE - GIUDICATO DI CONDANNA - ASSERITA VIOLAZIONE NEL PROCESSO DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ALL'EQUO PROCESSO IN DIFETTO DI DECLARATORIA DELLA CORTE EDU - DECLARATORIA DI INEFFICACIA DEL GIUDICATO – FATTISPECIE - ESCLUSIONE.

ESECUZIONE - GIUDICATO DI CONDANNA - ASSERITA VIOLAZIONE NEL PROCESSO DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ALL'EQUO PROCESSO IN DIFETTO DI DECLARATORIA DELLA CORTE EDU - DECLARATORIA DI INEFFICACIA DEL GIUDICATO – FATTISPECIE - ESCLUSIONE.
Chiamate a stabilire “se il giudice dell’esecuzione, in attuazione dei principi dettati dalla Corte EDU con la sentenza 17 settembre 2009, Scoppola c. Italia, possa sostituire la pena dell’ergastolo, inflitta all’esito del giudizio abbreviato, con la pena di anni trenta di reclusione, in tal modo modificando il giudicato con l’applicazione, nella successione di leggi intervenute in materia, di quella più favorevole” , le Sezioni Unite hanno affermato che, in caso di condanna all’esito del giudizio abbreviato, la pena da infliggere per i reati astrattamente punibili con l’ergastolo è quella prevista dalla legge vigente nel momento della richiesta di accesso al rito: ne consegue che, ove quest’ultima sia intervenuta nel vigore dell’art. 7 d.l. n. 341 del 2000, va applicata (ed eseguita) la sanzione prevista da tale norma. Ciò in quanto, tra le diverse leggi succedutesi nel tempo, che prevedono la specie e l’entità della pena da infliggere all’imputato in caso di condanna all’esito del giudizio abbreviato per i reati astrattamente punibili con l’ergastolo, non trova applicazione la legge intermedia più favorevole, quando la richiesta di accesso al rito speciale non sia avvenuta durante la vigenza di quest’ultima, ma soltanto successivamente, nel vigore della legge posteriore che modifica quella precedente.
Testo Completo:

sabato 21 luglio 2012

PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTO CAUTELARE - SEQUESTRO - SENTENZA CHE DICHIARA L'ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO - INEFFICACIA DEL SEQUESTRO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - NECESSITA' - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE

PROCEDIMENTO CIVILE - PROCEDIMENTO CAUTELARE - SEQUESTRO - SENTENZA CHE DICHIARA L'ESTINZIONE DEL GIUDIZIO DI MERITO - INEFFICACIA DEL SEQUESTRO - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA - NECESSITA' - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE
La misura cautelare del sequestro perde efficacia per effetto della dichiarazione di estinzione del correlato giudizio di merito, senza che a tale effetto sia necessario che la pronuncia sia divenuta inoppugnabile, sì che la stessa va assunta a presupposto dei provvedimenti ripristinatori previsti dall’art. 669 novies, secondo comma, cod. proc. civ.
Testo Completo: Sentenza n. 12103 del 16 luglio 2012
(Sezioni Unite Civili, Presidente e Relatore P.Vittoria)

venerdì 20 luglio 2012

INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - RELATIVA DISCIPLINA - APPLICABILITA' ALLA CORRISPONDENZA - ESCLUSIONE - RAGIONI

INTERCETTAZIONI TELEFONICHE - RELATIVA DISCIPLINA - APPLICABILITA' ALLA CORRISPONDENZA - ESCLUSIONE - RAGIONI
Le Sezioni Unite, a risoluzione di un contrasto, hanno affermato il principio per cui la disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (art. 266 e ss. cod. proc. pen.) non è applicabile alla corrispondenza, dovendosi applicare, ai fini dell'utilizzazione probatoria del contenuto epistolare, le norme relative al sequestro di corrispondenza (artt. 254 e 353 cod. proc. pen.) e, in caso di detenuti, dovendosi rispettare le particolari formalità stabilite dall'art. 18 Ord. pen.
Testo Completo:

RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE DI FATTO - IMPUTATO CONDANNATO SOLO AGLI EFFETTI CIVILI - LEGITTIMAZIONE - SUSSISTENZA

RICORSO STRAORDINARIO PER ERRORE DI FATTO - IMPUTATO CONDANNATO SOLO AGLI EFFETTI CIVILI - LEGITTIMAZIONE - SUSSISTENZA
Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto formatosi sul punto nella giurisprudenza di legittimità, hanno affermato che è legittimato alla proposizione del ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. il condannato al solo risarcimento dei danni in favore della parte civile che prospetti un errore di fatto nella decisione della Corte di cassazione relativamente al capo concernente le statuizioni civili.
Testo Completo: Sentenza n. 28718 del 21 giugno 2012 - depositata il 17 luglio 2012
(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore A. Macchia)

IMPUGNAZIONI - RICORSO STRAORDINARIO - SENTENZE RICORRIBILI - ANNULLAMENTO CON RINVIO - AMMISSIBILITA'

IMPUGNAZIONI - RICORSO STRAORDINARIO - SENTENZE RICORRIBILI - ANNULLAMENTO CON RINVIO - AMMISSIBILITA'

Le Sezioni unite hanno stabilito il principio di diritto secondo cui le sentenze di annullamento con rinvio in relazione alla sussitenza di una circostanza aggravante, che comportano l'irrevocabilità della parte relativa all'affermazione di responsabilità e quindi alla condanna, sono passibili di impugnazione per mezzo del ricorso straordinario per errore di fatto.

Sentenza n. 28717 del 21 giugno 2012 - depositata il 17 luglio 2012
(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore A. Macchia)

COMUNIONE - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE DA PARTE DI UNO DEI COMPROPRIETARI

COMUNIONE - LOCAZIONE DELLA COSA COMUNE DA PARTE DI UNO DEI COMPROPRIETARI
GESTIONE D'AFFARI - CONFIGURABILITA' - DIRITTO DEL COMPROPRIETARIO NON LOCATORE DI ESIGERE I CANONI LOCATIVI DAL CONDUTTORE - NECESSITA' DEL CONTRADDITTORIO CON IL COMPROPRIETARIO LOCATORE
Le Sezioni Unite Civili hanno affermato che la locazione della cosa oggetto di comunione da parte di uno dei comproprietari rientra nell’ambito della gestione di affari ed è soggetta alle regole di tale istituto, sicché, nel caso di gestione non rappresentativa, il comproprietario non locatore può ratificare l’operato del gestore ed esigere dal conduttore, nel contraddittorio con il comproprietario locatore, la quota dei canoni proporzionata alla rispettiva quota di proprietà indivisa.
Testo Completo: Sentenza n. 11135 del 4 luglio 2012(Sezioni Unite Civili,, Presidente P. Vittoria, Relatore S. Petitti)

lunedì 16 luglio 2012

PROCEDIMENTI SPECIALI – GIUDIZIO ABBREVIATO – ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE – AMMISSIBILITA’ – CONDIZIONI

PROCEDIMENTI SPECIALI – GIUDIZIO ABBREVIATO – ECCEZIONE DI INCOMPETENZA TERRITORIALE – AMMISSIBILITA’ – CONDIZIONI
Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto formatosi sul punto nella giurisprudenza di legittimità, hanno affermato che l’eccezione di incompetenza territoriale è proponibile anche nel giudizio abbreviato, precisando però che, qualora il rito alternativo venga instaurato nell’udienza preliminare, l’incidente di competenza può essere sollevato solo se già proposto e rigettato nel corso della stessa udienza, mentre nell’ipotesi di abbreviato atipico l’eccezione può essere proposta per la prima volta in limine al giudizio speciale nella fase dedicata alla verifica della costituzione delle parti.
Testo Completo: Sentenza n. 27996 del 29 marzo 2012 - depositata il 13 luglio 2012(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore M. C. Siotto)

martedì 10 luglio 2012

TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA - INTERPRETAZIONE EXTRATESTUALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.

TITOLO ESECUTIVO - SENTENZA - INTERPRETAZIONE EXTRATESTUALE - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - CONSEGUENZE.
La sentenza, fatta valere quale titolo esecutivo, non si esaurisce nel documento giudiziario, in cui è consacrato l'obbligo, essendone consentita l'interpretazione extratestuale, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui è stata emessa. Ne consegue che il giudice dell'opposizione all'esecuzione non può dichiarare d'ufficio la illiquidità del credito, portato dalla sentenza fatta valere come titolo esecutivo, senza invitare le parti a discutere la questione e ad integrare le rispettive difese, anche sul piano probatorio.
Testo Completo:

sabato 30 giugno 2012

M.A.E. EMESSO DALL’A.G. ITALIANA NELLA PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA O NELLA PROCEDURA DI ESTENSIONE ATTIVA DELLA CONSEGNA - IMPUGNABILITÀ NELL’AMBITO DELL’ORDINAMENTO INTERNO – ESCLUSIONE

M.A.E. EMESSO DALL’A.G. ITALIANA NELLA PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA O NELLA PROCEDURA DI ESTENSIONE ATTIVA DELLA CONSEGNA - IMPUGNABILITÀ NELL’AMBITO DELL’ORDINAMENTO INTERNO – ESCLUSIONE
Le Sezioni Unite, chiamate a risolvere un contrasto sulla competenza funzionale ad emettere il mandato di arresto europeo per l’esecuzione di una misura cautelare custodiale, non hanno risolto tale questione, ma hanno affermato il principio secondo cui il m.a.e. emesso dall’A.G. italiana nella procedura attiva di consegna (artt. 28 – 29 - 30 l. 22 aprile 2005, n. 69) ed il provvedimento emesso, eventualmente in forma di m.a.e., dalla stressa A.G. nella procedura di estensione attiva della consegna (artt. 32 e 36 l. cit.) non sono impugnabili nell’ambito dell’ordinamento interno, neanche ai sensi degli artt. 111, comma settimo, Cost. e 568, comma 2, cod. proc. pen., potendo i vizi riguardanti detti atti essere fatti valere solo nello Stato richiesto qualora incidenti sulla procedura di sua pertinenza e secondo le regole previste nel relativo ordinamento.
Testo Completo: