Sentenza n. 28936 ud. 04/09/2020 - deposito del 19/10/2020
La Seconda sezione ha affermato che:
- la sospensione dei termini processuali, prevista dall’art. 83, comma 2, d. l. n.18 del 2020, in ragione dell’emergenza sanitaria da Covid-19, si applica anche all’interrogatorio di garanzia la cui assunzione doveva avvenire entro il periodo di vigenza della sospensione ed a condizione che l’indagato non abbia espressamente richiesto l’espletamento di tale atto ai sensi dell’art. 83, comma 3, lett. c), d. l. cit.;
- è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’ art. 83, comma 3, lett. c), d. l. n. 18 del 2020, in relazione agli artt. 3, 10, 13, 24, 111, Cost., nella interpretazione per cui, nel periodo emergenziale, la sospensione dei termini stabiliti per le indagini preliminari si applica anche al termine previsto per l’interrogatorio di garanzia salvo richiesta dell’interessato.
Disciplina emergenziale di cui al d. l. n.18 del 2020 – Sospensione dei termini processuali – Applicabilità all’interrogatorio di garanzia – Condizioni – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.