ESECUZIONE FORZATA - LITISCONSORTE NECESSARIO PRETERMESSO - TITOLO ESECUTIVO GIUDIZIALE - ESECUZIONE - TUTELA ESPERIBILE - OPPOSIZIONE EX ART. 615 COD. PROC. CIV. - ESCLUSIONE - OPPOSIZIONE EX ART. 404, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - NECESSITA'
Sentenza n. 1238 del 23/01/2015
Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto, hanno affermato il principio secondo il quale il litisconsorte necessario pretermesso (come anche il terzo titolare di diritto autonomo ed incompatibile, il titolare di status incompatibile con quello accertato inter alios e il falsamente rappresentato), avverso l’esecuzione che sia stata promossa sulla base del titolo giudiziale opponibile ai sensi dell’art. 404, primo comma, cod. proc. civ., non può, al fine di incidere sull’efficacia del titolo, proporre opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. (né ai sensi dell’art. 619 cod. proc. civ.) neppure se sia detentore materiale del bene, ma può far valere la sua situazione per bloccare l’esecuzione (od esecutività del titolo) esclusivamente con l’opposizione ordinaria, nel cui ambito, ai sensi dell’art. 407 cod. proc. civ., ottenere la sospensione dell’esecutività della sentenza.