CONTRATTO IN GENERALE - IMPUGNATIVE NEGOZIALI - RILEVAZIONE/INDICAZIONE DELLA NULLITA' - NECESSITA' - DECLARATORIA - POSSIBILITA' - CONDIZIONI - EFFICACIA DI GIUDICATO - LIMITI
Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto (e a risoluzione di questione di massima di particolare importanza nella seconda decisione), hanno affermato il principio secondo il quale il giudice, innanzi al quale sia stata proposta una qualsiasi impugnativa negoziale (di adempimento, risoluzione per qualunque motivo, annullamento, rescissione, nonché in caso di impugnativa per la declaratoria della nullità per altro motivo o solo parziale), sempreché non rigetti la pretesa in base ad una individuata “ragione più liquida”, ha l’obbligo di rilevare - e, correlativamente, di indicare alle parti - l’esistenza di una causa di nullità negoziale, pure se di natura speciale o “di protezione”, ed ha, di conseguenza, ove le parti non ne abbiano chiesto l’accertamento in via principale od incidentale in esito all’indicazione del giudice, la facoltà (salvo per le nullità speciali che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) di dichiarare, in motivazione, la nullità del negozio e, quindi, di rigettare, per tale ragione, la domanda originaria, ovvero, in presenza di tale istanza, di dichiarare la nullità del negozio direttamente in dispositivo, con effetto, in entrambi i casi, di giudicato in assenza di impugnazione.