Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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giovedì 18 dicembre 2014

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - TENTATIVO - FURTO IN SUPERMERCATO - SUPERAMENTO DELLA BARRIERA DELLE CASSE CON LA MERCE SOTTRATTA - FURTO CONSUMATO - ESCLUSIONE - FATTO AVVENUTO SOTTO IL COSTANTE CONTROLLO DEL PERSONALE DEL SUPERMERCATO - RILEVANZA AI FINI DELLA CONFIGURABILITA' DEL TENTATIVO - SUSSISTENZA

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - TENTATIVO - FURTO IN SUPERMERCATO - SUPERAMENTO DELLA BARRIERA DELLE CASSE CON LA MERCE SOTTRATTA - FURTO CONSUMATO - ESCLUSIONE - FATTO AVVENUTO SOTTO IL COSTANTE CONTROLLO DEL PERSONALE DEL SUPERMERCATO - RILEVANZA AI FINI DELLA CONFIGURABILITA' DEL TENTATIVO - SUSSISTENZA

Sentenza n. 52117 ud. 17/07/2014 - deposito del 17/12/2014

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, risolvendo il contrasto insorto tra le Sezioni semplici, in materia di furto in supermercato, hanno affermato che : Il monitoraggio nella attualità della azione furtiva avviata, esercitato sia mediante la diretta osservazione da parte della persona offesa - o dei dipendenti addetti alla sorveglianza, ovvero delle forze dell’ordine presenti in loc - sia mediante appositi apparati di rilevazione automatica del movimento della merce ed il conseguente intervento difensivo in continenti, impediscono la consumazione del delitto di furto che resta allo stadio del tentativo, non avendo l’agente conseguito, neppure momentaneamente, l’autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, non ancora uscita dalla sfera di vigilanza e di controllo del soggetto passivo.


Presidente: G. Santacroce
Relatore: M.Vecchio

DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - OFFERTA O PROMESSA DI DENARO O ALTRA UTILITA' AL CONSULENTE TECNICO DEL PUBBLICO MINISTERO - REATO DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA IN RELAZIONE ALLE IPOTESI DI CUI AGLI ARTT. 371-BIS O 372 COD. PEN. - CONFIGURABILITA'

DELITTI CONTRO L’AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - OFFERTA O PROMESSA DI DENARO O ALTRA UTILITA' AL CONSULENTE TECNICO DEL PUBBLICO MINISTERO - REATO DI INTRALCIO ALLA GIUSTIZIA IN RELAZIONE ALLE IPOTESI DI CUI AGLI ARTT. 371-BIS O 372 COD. PEN. - CONFIGURABILITA'

Sentenza n. 51824 ud. 25/09/2014 - deposito del 12/12/2014

Le Sezioni Unite hanno affermato che l’offerta o promessa di denaro o di altra utilità al consulente tecnico del pubblico ministero finalizzata ad influire sul contenuto della consulenza, integra il delitto di intralcio alla giustizia in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 371-bis o 372 cod. pen., e che il precisato ausiliario è equiparato alla persona informata sui fatti o al testimone anche quando è chiamato a formulare giudizi di natura tecnico-scientifica.


Presidente: G. De Roberto
Relatore: V. Rotundo

MISURE CAUTELARI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - PRESUPPOSTI - INSUFFICIENZA ATTUALE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE - PERICULUM IN MORA - CONFIGURABILITA'

MISURE CAUTELARI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - PRESUPPOSTI - INSUFFICIENZA ATTUALE DEL PATRIMONIO DEL DEBITORE - PERICULUM IN MORA - CONFIGURABILITA'

Sentenza n. 51660 ud. 25/09/2014 - deposito del 11/12/2014

Le Sezioni Unite hanno affermato che, per disporre il sequestro conservativo, è sufficiente che vi sia il fondato motivo di ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle obbligazioni di cui all’art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen..


Presidente: G. De Roberto
Relatore: G. De Roberto

lunedì 15 dicembre 2014

CONTRATTO IN GENERALE - IMPUGNATIVE NEGOZIALI - RILEVAZIONE/INDICAZIONE DELLA NULLITA' - NECESSITA' - DECLARATORIA - POSSIBILITA' - CONDIZIONI - EFFICACIA DI GIUDICATO - LIMITI

CONTRATTO IN GENERALE - IMPUGNATIVE NEGOZIALI - RILEVAZIONE/INDICAZIONE DELLA NULLITA' - NECESSITA' - DECLARATORIA - POSSIBILITA' - CONDIZIONI - EFFICACIA DI GIUDICATO - LIMITI

Sentenza n. 26242 del 12/12/2014
Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto (e a risoluzione di questione di massima di particolare importanza nella seconda decisione), hanno affermato il principio secondo il quale il giudice, innanzi al quale sia stata proposta una qualsiasi impugnativa negoziale (di adempimento, risoluzione per qualunque motivo, annullamento, rescissione, nonché in caso di impugnativa per la declaratoria della nullità per altro motivo o solo parziale), sempreché non rigetti la pretesa in base ad una individuata “ragione più liquida”, ha l’obbligo di rilevare - e, correlativamente, di indicare alle parti - l’esistenza di una causa di nullità negoziale, pure se di natura speciale o “di protezione”, ed ha, di conseguenza, ove le parti non ne abbiano chiesto l’accertamento in via principale od incidentale in esito all’indicazione del giudice, la facoltà (salvo per le nullità speciali che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) di dichiarare, in motivazione, la nullità del negozio e, quindi, di rigettare, per tale ragione, la domanda originaria, ovvero, in presenza di tale istanza, di dichiarare la nullità del negozio direttamente in dispositivo, con effetto, in entrambi i casi, di giudicato in assenza di impugnazione.
 


Presidente: L. A. Rovelli
Estensore: G. Travaglino

CONTRATTO IN GENERALE - IMPUGNATIVE NEGOZIALI - RILEVAZIONE/INDICAZIONE DELLA NULLITA' - NECESSITA' - DECLARATORIA - POSSIBILITA' - CONDIZIONI - EFFICACIA DI GIUDICATO - LIMITI

CONTRATTO IN GENERALE - IMPUGNATIVE NEGOZIALI - RILEVAZIONE/INDICAZIONE DELLA NULLITA' - NECESSITA' - DECLARATORIA - POSSIBILITA' - CONDIZIONI - EFFICACIA DI GIUDICATO - LIMITI

Sentenza n. 26243 del 12/12/2014

Le Sezioni Unite, a composizione di contrasto (e a risoluzione di questione di massima di particolare importanza nella seconda decisione), hanno affermato il principio secondo il quale il giudice, innanzi al quale sia stata proposta una qualsiasi impugnativa negoziale (di adempimento, risoluzione per qualunque motivo, annullamento, rescissione, nonché in caso di impugnativa per la declaratoria della nullità per altro motivo o solo parziale), sempreché non rigetti la pretesa in base ad una individuata “ragione più liquida”, ha l’obbligo di rilevare - e, correlativamente, di indicare alle parti - l’esistenza di una causa di nullità negoziale, pure se di natura speciale o “di protezione”, ed ha, di conseguenza, ove le parti non ne abbiano chiesto l’accertamento in via principale od incidentale in esito all’indicazione del giudice, la facoltà (salvo per le nullità speciali che presuppongono una manifestazione di interesse della parte) di dichiarare, in motivazione, la nullità del negozio e, quindi, di rigettare, per tale ragione, la domanda originaria, ovvero, in presenza di tale istanza, di dichiarare la nullità del negozio direttamente in dispositivo, con effetto, in entrambi i casi, di giudicato in assenza di impugnazione.
 


Presidente: L. A. Rovelli
Estensore: G. Travaglino

mercoledì 10 dicembre 2014

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI BREVI O DIMIDIATI - COMUNICAZIONE DELLA CANCELLERIA DELL'INTERO PROVVEDIMENTO TRAMITE PEC - INCIDENZA - ESCLUSIONE - ATTIVITA' ANTERIORE ALLA MODIFICA DELL'ART. 133 COD. PROC. CIV. OPERATA CON IL D.L. N. 90 DEL 2014 - ININFLUENZA

IMPUGNAZIONI CIVILI - TERMINI BREVI O DIMIDIATI - COMUNICAZIONE DELLA CANCELLERIA DELL'INTERO PROVVEDIMENTO TRAMITE PEC - INCIDENZA - ESCLUSIONE - ATTIVITA' ANTERIORE ALLA MODIFICA DELL'ART. 133 COD. PROC. CIV. OPERATA CON IL D.L. N. 90 DEL 2014 - ININFLUENZA

Sentenza n. 25662 del 03/12/2014

La comunicazione di cancelleria effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC) non è idonea – ancorché contenga, per prassi od obbligo normativo, il testo dell’intero provvedimento - a far decorrere i termini dimidiati ex art. 17 della legge n. 184 del 1983, neppure ove sia stata effettuata anteriormente alla modifica dell’art. 133 cod. proc. civ., operata dal d.l. n. 90 del 2014, che ha espressamente escluso che tale adempimento dell’ufficio determini la decorrenza dei termini brevi.



Presidente: F. Forte
Relatore: F. A. Genovese

martedì 2 dicembre 2014

FAMIGLIA - SURROGAZIONE DI MATERNITA' - CONTRARIETA' ALL'ORDINE PUBBLICO - CONSEGUENZA

Sentenza n. 24001 del 11/12/2014

La prima sezione ha affermato che la c.d. “surrogazione di maternità” è vietata nell’ordinamento italiano perché contraria all’ordine pubblico, sicché va dichiarato lo stato di adottabilità di un minore, nato da una donna ucraina su commissione di una coppia italiana.


Presidente: M.G. Luccioli
Relatore: C. De Chiara