ALUNNI DISABILI – SOSTEGNO SCOLASTICO – RIMODULAZIONE DEL SUPPORTO INTEGRATIVO DA PARTE DELL’AMMINISTRAZIONE SCOLASTICA PER SCARSITÀ DI RISORSE – ESCLUSIONE – OMISSIONE OD INSUFFICIENZA DEGLI INTERVENTI - DISCRIMINAZIONE INDIRETTA - CONDIZIONI
Sentenza n. 25011 del 25/11/2014
Il piano educativo individualizzato per il sostegno scolastico dell’alunno in situazione di handicap, una volta elaborato con il concorso degli insegnanti e degli operatori della sanità pubblica, comporta l’obbligo dell’amministrazione scolastica – priva di potere discrezione a rimodulare la misura del supporto integrativo in ragione della scarsità di risorse disponibili per il servizio – di apprestare gli interventi corrispondenti alle esigenze rilevate, la cui omissione od insufficienza è lesiva del diritto dell’inabile ad avere pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, determinando – in assenza di una corrispondente contrazione dell’offerta formativa per i normodotati – una discriminazione indiretta, per la cui repressione è competente il giudice ordinario.