SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IMPUGNAZIONI - TERZI INTERESSATI - RICORSO PROPOSTO DAL DIFENSORE NON MUNITO DI PROCURA SPECIALE - AMMISSIBILITA' - ESCLUSIONE - CONCESSIONE DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 182, COMMA SECONDO COD. PROC. CIV., - ESCLUSIONE
Sentenza n. 47239 ud. 30/10/2014 - deposito del 17/11/2014
Con sentenza depositata il 17 novembre 2014 le Sezioni Unite Penali della Corte di cassazione hanno affermato il seguente principio di diritto: “La mancanza di procura speciale ai sensi dell’art. 100 cod. proc. pen. delle parti private diverse dall’imputato al difensore non può essere sanata, previa concessione di un termine da parte del giudice, ai sensi dell’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., ma comporta l’inammissibilità dell’impugnazione” (Fattispecie in tema di ricorso per cassazione proposto dal terzo proprietario avverso il decreto di emissione di misura di prevenzione patrimoniale).