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domenica 30 marzo 2014

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IMPUGNAZIONE RESPINTA INTEGRALMENTE O DICHIARATA INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - IMPUGNAZIONE RESPINTA INTEGRALMENTE O DICHIARATA INAMMISSIBILE O IMPROCEDIBILE - RADDOPPIO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO
- SOCCOMBENZA DI P.A. AMMESSA ALLA PRENOTAZIONE A DEBITO - APPLICABILITA' - RIMESSIONE ALLE S.U.
La Sesta Sezione civile, sottosezione tributaria, ravvisando un contrasto sullo specifico punto, ha rimesso al Primo Presidente, per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione relativa all’applicabilità, o meno, nell’ipotesi di soccombenza della Amministrazione pubblica ammessa da norma di legge alla prenotazione a debito quanto al pagamento del contributo unificato, dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha inserito l’art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, che prevede l’obbligo, per la parte che ha proposto l’impugnazione, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione ove questa sia stata respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile.
 
Testo Completo:Ordinanza interlocutoria 17 marzo 2014, n. 6158
(Sezione Sesta Civile, Presidente e Relatore M. Cicala)