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domenica 30 marzo 2014

PREVIDENZA - PENSIONE DI INABILITA' - LIMITE REDDITUALE - IUS SUPERVENIENS COSTITUITO DAL D.L. N. 76 DEL 2013 - APPLICABILITA' AI GIUDIZI IN CORSO - PORTATA

PREVIDENZA - PENSIONE DI INABILITA' - LIMITE REDDITUALE - IUS SUPERVENIENS COSTITUITO DAL D.L. N. 76 DEL 2013 - APPLICABILITA' AI GIUDIZI IN CORSO - PORTATA
A seguito del d.l. 28 giugno 2013, n. 76, conv. in legge 9 agosto 2013, n. 99, che ha modificato l'art. 14-septies del d.l. 30 dicembre 1979, conv. in legge 29 febbraio 1980, n. 33, per la pensione di inabilità, in favore dei mutilati e degli invalidi civili, il limite reddituale per la concessione del beneficio va calcolato con riferimento al solo reddito imponibile a fini Irpef dell'interessato, con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare, e la disposizione si applica anche ai procedimenti giurisdizionali non conclusi con sentenza definitiva alla data di entrata in vigore della nuova normativa, ma limitatamente al riconoscimento del diritto a pensione a decorrere dalla medesima data, impedendo, tuttavia, ove sia intervenuto il riconoscimento del diritto in base al nuovo criterio normativo anche per periodi precedenti, il recupero di ratei già erogati in esecuzione di sentenze provvisoriamente esecutive.
 
Testo Completo:Ordinanza 18 marzo 2014, n. 6262
(Sezione Sesta Civile, Presidente G. Mammone, Relatore D. Blasutto)