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lunedì 5 agosto 2013

GIUDIZIO DI CASSAZIONE - RICORSO - VIZIO DI OMESSA PRONUNCIA - INDICAZIONE DI UN MOTIVO ERRONEO EX ART. 360, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - LIMITI

GIUDIZIO DI CASSAZIONE - RICORSO - VIZIO DI OMESSA PRONUNCIA - INDICAZIONE DI UN MOTIVO ERRONEO EX ART. 360, PRIMO COMMA, COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO - LIMITI
Le Sezioni unite, risolvendo un contrasto di orientamenti, hanno deciso che il ricorso per cassazione va dichiarato inammissibile, allorché il ricorrente, nel lamentare l’omessa pronuncia in ordine ad una delle domande od eccezioni formulate, non solo menzioni un motivo non pertinente ed ometta di menzionare quello di cui all'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., in relazione all'art. 112 cod. proc. civ., ma sostenga altresì che la motivazione sia stata omessa o sia insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge; mentre il ricorso resta ammissibile, qualora comunque il motivo, pur senza richiamare il n. 4, faccia inequivocabilmente riferimento alla nullità della decisione derivante dall'omissione.
 
Testo Completo:Sentenza n. 17931 del 24 luglio 2013
(Sezioni Unite Civili, Presidente F. Miani Canevari, Est. L. Piccialli)