Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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giovedì 25 luglio 2013

MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - VIDEORIPRESE EFFETTUATE NELL'ATRIO DI UN UFFICIO POSTALE - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - UTILIZZABILITA'

MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - VIDEORIPRESE EFFETTUATE NELL'ATRIO DI UN UFFICIO POSTALE - MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE - UTILIZZABILITA'
Sono utilizzabili le videoriprese effettuate dalla polizia giudiziaria, in assenza di preventiva autorizzazione del giudice, nell’area riservata all’ingresso dei dipendenti di un ufficio postale, ove si trovi l’orologio marcatempo delle presenze giornaliere.
 
Testo Completo:Sentenza n. 30177 del 4 giugno 2013 - depositata il 12 luglio 2013(Sezione Sesta Penale, Presidente A. Agrò, Relatore P. Di Stefano)

mercoledì 24 luglio 2013

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CORRUZIONE – PREZZO DEL REATO – SOMME VERSATE A TERZO DIVERSO DAL PUBBLICO FUNZIONARIO – CONFIGURABILITA’ – CONSEGUENZE - CONFISCABILITA’ PER EQUIVALENTE – LEGITTIMITA’.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CORRUZIONE – PREZZO DEL REATO – SOMME VERSATE A TERZO DIVERSO DAL PUBBLICO FUNZIONARIO – CONFIGURABILITA’ – CONSEGUENZE - CONFISCABILITA’ PER EQUIVALENTE – LEGITTIMITA’.
La VI sezione della Suprema Corte ha affermato che anche somme erogate a soggetti terzi e non al pubblico funzionario possono costituire prezzo del reato di corruzione e come tale sono suscettibili di confisca anche per equivalente, ex art. 322 ter cod. pen. nei confronti delle parti del rapporto corruttivo.
 
Testo Completo:
(Sezione Sesta Penale, Presidente N. Milo, Relatore G. Fidelbo)

sabato 20 luglio 2013

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DELITTO DI CORRUZIONE – DISTINZIONE DAL DELITTO DI TRAFFICO DI INFLUENZE - DESTINAZIONE DEL PREZZO – RILEVANZA - INDICAZIONE

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DELITTO DI CORRUZIONE – DISTINZIONE DAL DELITTO DI TRAFFICO DI INFLUENZE - DESTINAZIONE DEL PREZZO – RILEVANZA - INDICAZIONE
La Sesta sezione della Corte ha ritenuto che, dal punto di vista strutturale, elemento differenziale tra le fattispecie di corruzione e quella di traffico di influenze, di cui all’art. 346 bis cod. pen., come introdotto dalla legge n. 190 del 2012, è la connotazione causale del prezzo versato o promesso, destinato nel traffico di influenze a retribuire l’opera di mediazione e non potendo, nemmeno in parte, essere destinato all’agente pubblico, altrimenti realizzandosi un concorso nella corruzione attiva.
 
Testo Completo:Sentenza n. 29789 dell’11 giugno 2013 – depositata l’11 luglio 2013 (Sezione Sesta  Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore A. Capozzi)

venerdì 19 luglio 2013

IMPUGNAZIONI - APPELLO – “REFORMATIO IN PEIUS” DI SENTENZA DI ASSOLUZIONE

IMPUGNAZIONI - APPELLO – “REFORMATIO IN PEIUS” DI SENTENZA DI ASSOLUZIONE
– DIVERSO APPREZZAMENTO DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE INTERCETTATE – MANCATA RINNOVAZIONE DELL’ISTRUTTORIA – VIOLAZIONE DELL’ART. 6 CEDU – ESCLUSIONE
La Corte ha affermato che il giudice di appello, per riformare “in peius” una sentenza di assoluzione, non è obbligato – in base all’art. 6 CEDU, così come interpretato nella sentenza della Corte EDU del 5 luglio 2011, Dan c. Moldavia – alla rinnovazione delle prove dichiarative assunte in primo grado quando la sua decisione si fonda su un diverso apprezzamento di conversazioni telefoniche oggetto di intercettazione.
 
Testo Completo:Sentenza n. 29452 del 17 maggio 2013, depositata il 10 luglio 2013(Sezione Seconda Penale, Presidente A. Macchia, Relatore A. Manna)

PROCEDIMENTO PREFALLIMENTARE - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL CREDITORE ISTANTE - CONSEGUENZE - PRECLUSIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO - FONDAMENTO.

PROCEDIMENTO PREFALLIMENTARE - CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL CREDITORE ISTANTE - CONSEGUENZE - PRECLUSIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO - FONDAMENTO.
La Prima Sezione Civile ha ritenuto precluso l’avvio del procedimento prefallimentare dalla carenza ab origine dello stesso soggetto istante, allorché la società creditrice si sia già estinta in conseguenza della sua cancellazione dal registro delle imprese, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 6 del 2003, situazione rilevabile in via officiosa anche in sede di reclamo, in quanto attinente alla sussistenza dell’indispensabile iniziativa di parte per la dichiarazione di fallimento.
 
Testo Completo:
(Sezione Prima Civile, Presidente R. Rordorf, Estensore R.M. Di Virgilio)

venerdì 12 luglio 2013

MISURE CAUTELARI - MISURE CAUTELARI REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - RIESAME - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL TRIBUNALE - TERMINE PERENTORIO DI CINQUE GIORNI - ESCLUSIONE

MISURE CAUTELARI - MISURE CAUTELARI REALI - SEQUESTRO PREVENTIVO - RIESAME - TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL TRIBUNALE - TERMINE PERENTORIO DI CINQUE GIORNI - ESCLUSIONE
Le Sezioni unite hanno stabilito che nel procedimento di riesame delle misure cautelari reali non trova applicazione il termine perentorio di cinque giorni entro cui devono essere trasmessi gli atti al tribunale, previsto dall’art. 309 comma 5 cod. proc. pen., con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare impugnata in caso di trasmissione tardiva, ma il diverso termine indicato dall’art. 324 cod. pen. proc. che ha natura ordinatoria.
 
Testo Completo:Sentenza n. 26268 del 28 marzo 2013 - depositata il 17 giugno 2013(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore M. Fumo)

FAMIGLIA - SEPARAZIONE DEI CONIUGI - ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DI UN TERZO, CONCESSO IN COMODATO ALLA COPPIA PRIMA DELLA SEPARAZIONE

FAMIGLIA - SEPARAZIONE DEI CONIUGI - ASSEGNAZIONE IN GODIMENTO DELL'IMMOBILE DI PROPRIETA' DI UN TERZO, CONCESSO IN COMODATO ALLA COPPIA PRIMA DELLA SEPARAZIONE
- DIRITTO DEL TERZO PROPRIETARIO DI RECEDERE AD NUTUM DAL CONTRATTO DI COMODATO - RIMESSIONE ALLE SEZIONI UNITE
La Terza Sezione della Corte di cassazione, chiamata a stabilire se sia corretta la decisione di merito, la quale neghi al proprietario di un immobile, concesso in comodato al proprio figlio e da questi adibito ad abitazione familiare, di esercitare il recesso ad nutum dal contratto dopo la separazione del figlio e l’assegnazione in godimento dell’abitazione familiare alla nuora, ha ritenuto non condivisibile la soluzione adottata al riguardo dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 13063 del 2004 – secondo cui il diritto del proprietario non può essere esercitato sino a che duri la “funzionalizzazione” dell’immobile al suo scopo di abitazione domestica – ed ha nuovamente sottoposto il problema alle Sezioni Unite.
 
Testo Completo:Ordinanza interlocutoria n. 15113 del 17 giugno 2013
(Sezione Terza Civile Civili, Presidente F. Trifone, Relatore L. A. Scarano)

giovedì 11 luglio 2013

STUPEFACENTI - DROGHE PESANTI E DROGHE LEGGERE - EQUIPARAZIONE - DUBBI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

STUPEFACENTI - DROGHE PESANTI E DROGHE LEGGERE - EQUIPARAZIONE - DUBBI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

La terza sezione penale della Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4-bis e 4 vicies-ter, comma 2, lett. a) e comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 introdotto dalla legge di conversione 21 febbraio 2006, n. 49, con cui è stata modificata la disciplina degli stupefacenti eliminando a fini sanzionatori la distinzione fra droghe pesanti e droghe leggere e prevedendo un aumento delle pene per gli illeciti previsti dall’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 relativi alle droghe leggere, atteso che, con riferimento all’art. 77, comma 2 Cost., vi sarebbe estraneità delle nuove norme inserite dalla legge di conversione rispetto all’oggetto, alle finalità ed alla ratio dell’originale decreto-legge e, in via subordinata, un’evidente carenza del presupposto del caso straordinario di necessità e urgenza.
Ordinanza n. 25554 del 9 maggio 2013 - depositata l'11 giugno 2013
(Terza Sezione Penale,  Presidente  C. Squassoni, Relatore A. Franco)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DISCRIMINAZIONI BASATE SUL SESSO - RIMEDI GIUDIZIALI - ONERE PROBATORIO ATTENUATO

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DISCRIMINAZIONI BASATE SUL SESSO - RIMEDI GIUDIZIALI - ONERE PROBATORIO ATTENUATO
La Sezione lavoro ha affermato il principio secondo cui, in tema di tutela contro le discriminazioni di genere, l’art. 40 del Codice delle pari opportunità, di cui al d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, prevede un alleggerimento dell’onere della prova in favore della parte ricorrente, tenuta solo a fornire elementi di fatto idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, anche se non gravi, la presunzione dell'esistenza dei comportamenti discriminatori lamentati.
 
Testo Completo:Sentenza 5 giugno 2013, n. 14206
(Sezione Lavoro, Presidente G. Vidiri, Relatore C. Marotta)

martedì 9 luglio 2013

PROCEDURA CIVILE - NULLITA' DEL CONTRATTO - RILIEVO D'UFFICIO NELLE CAUSE DI RISOLUZIONE - EFFETTI IN ORDINE AL GIUDICATO - RIMESSIONE ALLE S.U.

PROCEDURA CIVILE - NULLITA' DEL CONTRATTO - RILIEVO D'UFFICIO NELLE CAUSE DI RISOLUZIONE - EFFETTI IN ORDINE AL GIUDICATO - RIMESSIONE ALLE S.U.
La Sezione Seconda Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai fini della decisione sulla questione di massima di particolare importanza concernente i rapporti tra la soluzione secondo cui la nullità rilevata d’ufficio dal giudice, nelle cause di risoluzione del contratto, viene accertata incidenter tantum senza effetto di giudicato, e l’orientamento per il quale ogni decisione di merito relativa alla risoluzione del contratto determina comunque un giudicato implicito sulla validità dello stesso.
 
Testo Completo:Ordinanza interlocutoria n. 16630 del 3 luglio 2013
(Sezione Seconda Civile, Presidente F. Felicetti, Relatore A. Carrato)

venerdì 5 luglio 2013

CONFESSIONI RELIGIOSE – INTESA EX ART. 8, TERZO COMMA, COST. – APERTURA DELLE TRATTATIVE – RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE ATEISTICA – DINIEGO DEL GOVERNO – NATURA – GIUSTIZIABILITÀ

CONFESSIONI RELIGIOSE – INTESA EX ART. 8, TERZO COMMA, COST. – APERTURA DELLE TRATTATIVE – RICHIESTA DI ASSOCIAZIONE ATEISTICA – DINIEGO DEL GOVERNO – NATURA – GIUSTIZIABILITÀ
Il rifiuto di aprire le trattative per l’intesa ex art. 8, terzo comma, Cost., opposto dal Governo ad un’associazione di orientamento ateistico, non ha natura di atto politico, insindacabile dal giudice amministrativo, poiché l’interesse dell’organizzazione che chiede di trattare riposa direttamente sui precetti costituzionali che fondano i diritti di libertà religiosa.
 
Testo Completo:Sentenza n. 16305 del 28 giugno 2013
(Sezioni Unite Civili, Presidente R. Preden, Relatore P. D’Ascola )

mercoledì 3 luglio 2013

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CORRUZIONE – PREZZO DEL REATO – SOMME VERSATE A TERZO DIVERSO DAL PUBBLICO FUNZIONARIO – CONFIGURABILITA’ – CONSEGUENZE - CONFISCABILITA’ PER EQUIVALENTE – LEGITTIMITA’.

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CORRUZIONE – PREZZO DEL REATO – SOMME VERSATE A TERZO DIVERSO DAL PUBBLICO FUNZIONARIO – CONFIGURABILITA’ – CONSEGUENZE - CONFISCABILITA’ PER EQUIVALENTE – LEGITTIMITA’.
La VI sezione della Suprema Corte ha affermato che anche somme erogate a soggetti terzi e non al pubblico funzionario possono costituire prezzo del reato di corruzione e come tale sono suscettibili di confisca anche per equivalente, ex art. 322 ter cod. pen. nei confronti delle parti del rapporto corruttivo.
 
Testo Completo:
(Sezione Sesta Penale, Presidente N. Milo, Relatore G. Fidelbo)

martedì 2 luglio 2013

PROCEDURA CIVILE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - SENTENZA D'APPELLO - MANCATA SOTTOSCRIZIONE - NATURA DEL VIZIO - RIMESSIONE ALLE S.U.

PROCEDURA CIVILE - PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - SENTENZA D'APPELLO - MANCATA SOTTOSCRIZIONE - NATURA DEL VIZIO - RIMESSIONE ALLE S.U.
La Sezione Seconda Civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite ai fini della soluzione del contrasto di pronunce sulla questione dell’individuazione del vizio della sentenza d’appello mancante della sottoscrizione del presidente, nonché delle correlate conseguenze processuali in ordine al regime della sua impugnabilità.
 
Testo Completo:Ordinanza interlocutoria n. 16571 del 2 luglio 2013
(Sezione Seconda Civile, Presidente U. Goldoni, Relatore A. Carrato)

lunedì 1 luglio 2013

GIUDICE - ASTENSIONE E RICUSAZIONE - MANIFESTAZIONE FUORI DALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE DI PARERE SULL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO - NOZIONE

GIUDICE - ASTENSIONE E RICUSAZIONE - MANIFESTAZIONE FUORI DALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE DI PARERE SULL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO - NOZIONE
La Seconda sezione penale ha ritenuto che, ai fini della ricusazione del giudice, il “convincimento”, cui si riferisce l’art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p., presuppone una analisi ed una riflessione sui fatti oggetto dell’imputazione, e va, pertanto, inteso in senso più ristretto rispetto al “parere” manifestato sull’oggetto del procedimento, cui si riferiscono gli artt. 36, comma 1, lett. c) e 37, comma 1, lett. a), c.p.p., che indica invece un’opinione non preceduta necessariamente da un ragionamento fondato sulla conoscenza dei fatti o degli atti processuali; in applicazione di tali principi, ha escluso che possa integrare motivo di ricusazione del giudice la formulazione, fuori dall’esercizio delle funzioni giudiziarie, di affermazioni del tutto generiche, prive di riferimenti anche superficiali al possibile esito del processo. (In motivazione, si è precisato che né il giudice che si astiene né la parte che lo ricusa possono fondarsi su considerazioni eminentemente soggettive o su generici sospetti, poiché i motivi di astensione obbligatoria generale e, conseguentemente, di ricusazione sono tassativamente indicati dall’art. 36 c.p.p. e, in quanto determinanti una deroga al principio del giudice naturale, vanno necessariamente considerati di stretta interpretazione).
 
Testo Completo:Sentenza n. 27813 dell'11 giugno 2013 - depositata il  25 giugno 2013
(Seconda Sezione Penale, Presidente A. Esposito, Relatore S. Beltrami)

GIUDICE - ASTENSIONE E RICUSAZIONE - MANIFESTAZIONE FUORI DALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE DI PARERE SULL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO - NOZIONE

GIUDICE - ASTENSIONE E RICUSAZIONE - MANIFESTAZIONE FUORI DALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE DI PARERE SULL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO - NOZIONE
La Seconda sezione penale ha ritenuto che, ai fini della ricusazione del giudice, il “convincimento”, cui si riferisce l’art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p., presuppone una analisi ed una riflessione sui fatti oggetto dell’imputazione, e va, pertanto, inteso in senso più ristretto rispetto al “parere” manifestato sull’oggetto del procedimento, cui si riferiscono gli artt. 36, comma 1, lett. c) e 37, comma 1, lett. a), c.p.p., che indica invece un’opinione non preceduta necessariamente da un ragionamento fondato sulla conoscenza dei fatti o degli atti processuali; in applicazione di tali principi, ha escluso che possa integrare motivo di ricusazione del giudice la formulazione, fuori dall’esercizio delle funzioni giudiziarie, di affermazioni del tutto generiche, prive di riferimenti anche superficiali al possibile esito del processo. (In motivazione, si è precisato che né il giudice che si astiene né la parte che lo ricusa possono fondarsi su considerazioni eminentemente soggettive o su generici sospetti, poiché i motivi di astensione obbligatoria generale e, conseguentemente, di ricusazione sono tassativamente indicati dall’art. 36 c.p.p. e, in quanto determinanti una deroga al principio del giudice naturale, vanno necessariamente considerati di stretta interpretazione).
 
Testo Completo:Sentenza n. 27813 dell'11 giugno 2013 - depositata il  25 giugno 2013
(Seconda Sezione Penale, Presidente A. Esposito, Relatore S. Beltrami)

STIPULAZIONE DI CONTRATTO FUORI SEDE PER L’ACQUISTO DI STRUMENTI FINANZIARI – INSUSSISTENZA DEL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO – DIRITTO DI RECESSO – SPETTANZA.

STIPULAZIONE DI CONTRATTO FUORI SEDE PER L’ACQUISTO DI STRUMENTI FINANZIARI – INSUSSISTENZA DEL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO – DIRITTO DI RECESSO – SPETTANZA.
Le Sezioni Unite, a composizione di un contrasto, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui il diritto di recesso, accordato all’investitore dall’art. 30 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e la previsione di nullità dei contratti su strumenti finanziari in cui quel diritto non sia contemplato, si applicano anche fuori dall’ambito di un servizio di collocamento prestato dall’intermediario in favore dell’emittente o dell’offerente di tali strumenti.
 
Testo Completo:

(Sezione Unite Civili, Presidente M. G. Luccioli, Relatore R. Rodorf)