GIUDICE - ASTENSIONE E RICUSAZIONE - MANIFESTAZIONE FUORI DALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE DI PARERE SULL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO - NOZIONE | |
La Seconda sezione penale ha ritenuto che, ai fini della ricusazione del giudice, il “convincimento”, cui si riferisce l’art. 37, comma 1, lett. b), c.p.p., presuppone una analisi ed una riflessione sui fatti oggetto dell’imputazione, e va, pertanto, inteso in senso più ristretto rispetto al “parere” manifestato sull’oggetto del procedimento, cui si riferiscono gli artt. 36, comma 1, lett. c) e 37, comma 1, lett. a), c.p.p., che indica invece un’opinione non preceduta necessariamente da un ragionamento fondato sulla conoscenza dei fatti o degli atti processuali; in applicazione di tali principi, ha escluso che possa integrare motivo di ricusazione del giudice la formulazione, fuori dall’esercizio delle funzioni giudiziarie, di affermazioni del tutto generiche, prive di riferimenti anche superficiali al possibile esito del processo. (In motivazione, si è precisato che né il giudice che si astiene né la parte che lo ricusa possono fondarsi su considerazioni eminentemente soggettive o su generici sospetti, poiché i motivi di astensione obbligatoria generale e, conseguentemente, di ricusazione sono tassativamente indicati dall’art. 36 c.p.p. e, in quanto determinanti una deroga al principio del giudice naturale, vanno necessariamente considerati di stretta interpretazione). | |
Testo Completo: | Sentenza n. 27813 dell'11 giugno 2013 - depositata il 25 giugno 2013 (Seconda Sezione Penale, Presidente A. Esposito, Relatore S. Beltrami) |
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lunedì 1 luglio 2013
GIUDICE - ASTENSIONE E RICUSAZIONE - MANIFESTAZIONE FUORI DALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI GIUDIZIARIE DI PARERE SULL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO - NOZIONE
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