Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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lunedì 17 dicembre 2012

ESECUZIONE FORZATA - IPOTECA REGOLATA DAL REGIME DEL CREDITO FONDIARIO ANTERIORE AL D.LGS. N. 385 DEL 1993 - ATTI DI DISPOSIZIONE DEL BENE IMMOBILE PIGNORATO - OPPONIBILITA' AGLI AGGIUDICATARI - CRITERI

ESECUZIONE FORZATA - IPOTECA REGOLATA DAL REGIME DEL CREDITO FONDIARIO ANTERIORE AL D.LGS. N. 385 DEL 1993 - ATTI DI DISPOSIZIONE DEL BENE IMMOBILE PIGNORATO - OPPONIBILITA' AGLI AGGIUDICATARI - CRITERI
Nel regime del credito fondiario anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n. 385 del 1993, sono inopponibili agli aggiudicatari gli atti di disposizione del bene immobile pignorato, trascritti anteriormente al pignoramento, ma successivamente all’iscrizione dell’ipoteca regolata dalla disciplina del credito fondiario, anche se il creditore fondiario agisca a tutela del suo credito mediante intervento in una procedura espropriativa su detti beni iniziata in base a crediti non fondiari.
Testo Completo: Sentenza n. 19761 del 13 novembre 2012
(Sezione Terza Civile, Presidente F. Trifone, Relatore F. De Stefano)

RESPONSABILITA’ CIVILE - DANNO AMBIENTALE - DECRETO-LEGGE N. 135 DEL 2009 - ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPRENSIONE NELLA MEDESIMA DELLA DOMANDA DI RIDUZIONE IN PRISTINO - CRITERI

RESPONSABILITA’ CIVILE - DANNO AMBIENTALE - DECRETO-LEGGE N. 135 DEL 2009 - ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO COMUNITARIO - DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO - COMPRENSIONE NELLA MEDESIMA DELLA DOMANDA DI RIDUZIONE IN PRISTINO - CRITERI
Con riferimento al danno ambientale, alla luce del principio secondo cui vanno evitate tutte le distonie tra l’ordinamento comunitario e quello nazionale, la possibilità di chiedere la riduzione in pristino dello stato dei luoghi – alla luce del nuovo testo dell’art. 303 del t.u. n. 152 del 2006, applicabile anche alle domande proposte in precedenza – deve ritenersi compresa, sebbene non espressamente formulata, nella generica domanda di risarcimento del danno medesimo.
Testo Completo: Sentenza n. 22382 del 10 dicembre 2012
(Sezione Terza Civile, Presidente M. Massera, Relatore A. Amendola)

martedì 11 dicembre 2012

STUPEFACENTI - VENDITA DI SEMI DI PIANTE IDONEE A PRODURRE TALI SOSTANZE CON INDICAZIONE DI MODALITA' DI COLTIVAZIONE E RESA - RILEVANZA PENALE

STUPEFACENTI - VENDITA DI SEMI DI PIANTE IDONEE A PRODURRE TALI SOSTANZE CON INDICAZIONE DI MODALITA' DI COLTIVAZIONE E RESA - RILEVANZA PENALE
Chiamate a decidere "se integra il reato di istigazione all’uso di sostanze stupefacenti la pubblicizzazione e la messa in vendita di semi di piante idonee a produrre dette sostanze, con l’indicazione delle modalità di coltivazione e della resa", le Sezioni Unite penali hanno affermato che "l’offerta in vendita di semi di piante dalle quali è ricavabile una sostanza drogante, correlata da precise indicazioni botaniche sulla coltivazione delle stesse, non integra il reato dell’art. 82 T.U. stup., salva la possibilità di sussistenza dei presupposti per configurare il delitto previsto dall’art. 414 cod. pen. con riferimento alla condotta di istigazione alla coltivazione di sostanze stupefacenti", ritenendo conseguentemente necessaria, ai fini della decisione, anche la risoluzione di questioni di fatto esulanti dai limiti cognitivi del giudizio di legittimità: di qui, l’annullamento con rinvio della decisione impugnata, che aveva assolto gli imputati perché il fatto (di cui agli artt. 82 T.U. stup. e/o 414 c.p.) non sussiste.
Testo Completo: Sentenza n. 47604 del 18 ottobre 2012 - depositata il 7 dicembre 2012(Sezioni Unite Penali, Presidente E. Lupo, Relatore C. Squassoni)

domenica 9 dicembre 2012

DISCIPLINARE MAGISTRATI - MAGISTRATO DEL PUBBLICO MINISTERO - ASTENSIONE IN PRESENZA DI INTERESSE PROPRIO O DI UN PROSSIMO CONGIUNTO - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - FONDAMENTO

DISCIPLINARE MAGISTRATI - MAGISTRATO DEL PUBBLICO MINISTERO - ASTENSIONE IN PRESENZA DI INTERESSE PROPRIO O DI UN PROSSIMO CONGIUNTO - SUSSISTENZA DELL'OBBLIGO - FONDAMENTO
Nel naturale sviluppo di quanto di recente affermato con riguardo al magistrato che esercita le funzioni civili, le Sezioni Unite hanno stabilito che l’obbligo di astensione del pubblico ministero, rilevante in sede disciplinare, sussiste, per effetto dell’art. 323 cod. pen. e nonostante la diversa lettera dell’art. 52 cod. proc. pen., in tutte le ipotesi che configurano oggettivamente un conflitto di interessi, così come è previsto per i giudice dall’art. 36 cod. proc. pen., dal momento che l’equiparazione, a questi fini, tra obblighi del giudice e del p.m. affonda le radici nello statuto costituzionale di quest’ultimo, indispensabilmente partecipe dell’indipendenza del giudice e sottratto all’influenza dell’esecutivo.
Testo Completo: Sentenza n. 21853 del 5 dicembre 2012
(Sezioni Unite Civili, Presidente R. Preden, Relatore P. D’Ascola)

martedì 4 dicembre 2012

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - SOPRAVVENUTO ACCERTAMENTO, DOPO LA VENDITA, DELL'INESISTENZA DEL TITOLO POSTO A BASE DELL'ESECUZIONE - IDONEITA' AD INCIDERE SULL'AVVENUTA AGGIUDICAZIONE - CONDIZIONI - CONSEGUENZE

ESPROPRIAZIONE IMMOBILIARE - SOPRAVVENUTO ACCERTAMENTO, DOPO LA VENDITA, DELL'INESISTENZA DEL TITOLO POSTO A BASE DELL'ESECUZIONE - IDONEITA' AD INCIDERE SULL'AVVENUTA AGGIUDICAZIONE - CONDIZIONI - CONSEGUENZE
Le Sezioni Unite, pronunciando a norma dell’art. 363, terzo comma, cod. proc. civ. su questione di particolare importanza, a composizione di contrasto di giurisprudenza hanno affermato il seguente principio di diritto: “Il sopravvenuto accertamento dell’inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l’esercizio dell’azione esecutiva non fa venir meno l’acquisto dell’immobile pignorato, che sia stato compiuto dal terzo nel corso della procedura espropriativa in conformità alle regole che disciplinano lo svolgimento di tale procedura, salvo che sia dimostrata la collusione del terzo col creditore procedente, fermo peraltro restando il diritto dell’esecutato di far proprio il ricavato della vendita e di agire per il risarcimento dell’eventuale danno nei confronti di chi, agendo senza la normale prudenza, abbia dato corso al procedimento esecutivo in difetto di un titolo idoneo”.

Sentenza n. 21110 del 28 novembre 2012
(Sezioni Unite Civili, Presidente R. Preden, Relatore R. Rordorf)

POSSESSO - AD USUCAPIONEM - IMMOBILE OGGETTO DI ESPROPRIAZIONE - MANCATA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - ASSENZA DI OCCUPAZIONE DEL BENE DA PARTE DELL'ENTE ESPRIOPRIANTE -

POSSESSO - AD USUCAPIONEM - IMMOBILE OGGETTO DI ESPROPRIAZIONE - MANCATA REALIZZAZIONE DELL'OPERA PUBBLICA - ASSENZA DI OCCUPAZIONE DEL BENE DA PARTE DELL'ENTE ESPRIOPRIANTE -
PROVA DELL'INTERVESIONE DEL POSSESSO DA PARTE DEL PRIVATO - NECESSITA' - CONTRASTO DI GIURISPRUDENZA
La Sezione Seconda civile ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della risoluzione della questione, oggetto di contrasto giurisprudenziale, concernente la necessità, ai fini dell’acquisto per usucapione di un immobile, oggetto di espropriazione per pubblica utilità, della prova dell’interversione del possesso, nonostante il continuativo possesso dell’immobile, da parte del privato, sin da epoca anteriore all’emanazione del decreto espropriativo, in assenza di realizzazione dell’opera pubblica e di occupazione dell’immobile da parte dell’ente espropriante, né essendo stato mai stipulato un contratto di locazione o di comodato relativamente al medesimo immobile.
Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 21121 del 28 novembre 2012(Seconda Sezione Civile, Presidente M. Oddo, Relatore A. Carrato)

RISARCIMENTO DANNI - CONSENSO INFORMATO - REQUISITI - ONERE DELLA PROVA - CRITERI

RISARCIMENTO DANNI - CONSENSO INFORMATO - REQUISITI - ONERE DELLA PROVA - CRITERI
In materia di consenso informato, la S.C. ha precisato i seguenti princìpi: 1) non può esservi un consenso tacito per facta concludentia; 2) la qualità personale del soggetto da informare (nella specie, medico) non fa venire meno l’obbligo di informazione; 3) l’onere della prova con riguardo all’avvenuta illustrazione delle possibili conseguenze dannose della terapia spetta al medico, una volta dedotto dal paziente il relativo inadempimento.
Testo Completo: Sentenza n. 20984 del 27 novembre 2012(Terza Sezione Civile, Presidente G. B. Petti, Relatore R. Vivaldi)

sabato 1 dicembre 2012

DIRITTI DELLA PERSONALITA' - AZIONE PER RIMUOVERE OSTACOLI MATERIALI ALL'ACCESSO A LUOGO DI CULTO - ATTINENZA AL DIRITTO DI LIBERTA' RELIGIOSA - BILANCIAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO

DIRITTI DELLA PERSONALITA' - AZIONE PER RIMUOVERE OSTACOLI MATERIALI ALL'ACCESSO A LUOGO DI CULTO - ATTINENZA AL DIRITTO DI LIBERTA' RELIGIOSA - BILANCIAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO
L’azione diretta ad ottenere la rimozione delle opere materiali, che impediscono o rendono disagevole l’accesso ad un edificio destinato all’esercizio pubblico del culto (nella specie, la recinzione del fondo, tramite il quale si accedeva al luogo di culto, e la sua chiusura con cancello automatico), attiene alla tutela del diritto costituzionale di libertà religiosa, che si esprime anche nel diritto all’uso e alla frequenza degli edifici di culto, sia collettivamente, che individualmente. Ne consegue che nel valutare se detto accesso sia, di fatto, ostacolato, il giudice del merito deve operare un bilanciamento tra le esigenze peculiari del fondo servente e quelle dei titolari del diritto di libertà religiosa, che si esprime con l’accesso, libero e comodo, al luogo di culto.
Testo Completo: Sentenza n. 21129 del 28 novembre 2012(Sezione Seconda Civile, Presidente F. Felicetti, Relatore A. Giusti)

GIURISDIZIONE – MILITARE NATO DI STANZA IN ITALIA – FATTO NON PREVISTO DALLA SUA LEGGE NAZIONALE COME REATO – DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE

GIURISDIZIONE – MILITARE NATO DI STANZA IN ITALIA – FATTO NON PREVISTO DALLA SUA LEGGE NAZIONALE COME REATO – DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE


La Corte, in un procedimento relativo ad una operazione di c.d. “estraordinary rendition” eseguita con il concorso di personale militare statunitense, ha affermato che, nel caso di sequestro di persona effettuato in territorio italiano da militare straniero di stanza in Italia, sussiste, ai sensi dell’art. VII comma 2 lett. b) della Convenzione di Londra del 19 giugno 1951 (c.d. Convenzione NATO-SOFA), la giurisdizione esclusiva dell’autorità giudiziaria italiana qualora il fatto non sia previsto come reato dalla legge nazionale del suddetto militare. Nella medesima occasione la Corte ha altresì stabilito che l’apposizione del segreto di Stato intervenuta successivamente alla legittima acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria delle notizie cui lo stesso si riferisce non ne determina l’inutilizzabilità ai fini del giudizio.
Sentenza n. 46340 del 19 settembre 2012 - depositata il 29 novembre 2012(Sezione Quinta Penale, Presidente G. Zecca, Relatore G. Marasca)