SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO – CESSIONE DI QUOTA – OBBLIGAZIONI PREGRESSE – RESPONSABILITÀ DEL SOCIO CEDENTE – VERSO I CREDITORI SOCIALI – SUSSISTENZA – CONFIGURABILITÀ ANCHE VERSO LA SOCIETÀ E GLI ACQUIRENTI DELLA QUOTA - ESCLUSIONE
In caso di cessione di quota di società in nome collettivo, se il cedente non ha garantito gli acquirenti dell’inesistenza di debiti sociali pregressi, sussiste la sua responsabilità per tali obbligazioni unicamente verso i creditori della società (trovando applicazione il principio dell’art. 2290 cod. civ.), ma non anche nei confronti della società e dei predetti acquirenti, i quali, una volta adempiuti tali debiti, non hanno titolo per essere tenuti indenni, dall’ex socio cedente, di quanto corrisposto ai creditori.
Testo Completo: Sentenza n. 25123 del 13 dicembre 2010
(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Estensore M. Finocchiaro)
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In caso di cessione di quota di società in nome collettivo, se il cedente non ha garantito gli acquirenti dell’inesistenza di debiti sociali pregressi, sussiste la sua responsabilità per tali obbligazioni unicamente verso i creditori della società (trovando applicazione il principio dell’art. 2290 cod. civ.), ma non anche nei confronti della società e dei predetti acquirenti, i quali, una volta adempiuti tali debiti, non hanno titolo per essere tenuti indenni, dall’ex socio cedente, di quanto corrisposto ai creditori.
Testo Completo: Sentenza n. 25123 del 13 dicembre 2010
(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Estensore M. Finocchiaro)
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