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sabato 22 gennaio 2011

COMUNIONE E CONDOMINIO – VENDITA DI UNITÀ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA – LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE O INNOVAZIONI – RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER LE PARTI COMUNI TRA VENDITORE E COMPRATORE – DETERMINAZIONE – CRITERI

COMUNIONE E CONDOMINIO – VENDITA DI UNITÀ IMMOBILIARE DI PROPRIETÀ ESCLUSIVA – LAVORI DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, RISTRUTTURAZIONE O INNOVAZIONI – RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER LE PARTI COMUNI TRA VENDITORE E COMPRATORE – DETERMINAZIONE – CRITERI

In caso di vendita di unità immobiliare in condominio, nel quale siano stati deliberati lavori di straordinaria manutenzione, ristrutturazione o innovazione sulle parti comuni, qualora venditore ed acquirente non si siano accordati in ordine alla ripartizione delle relative spese, è tenuto a sopportarne i costi colui che era proprietario dell’immobile al momento della delibera assembleare che abbia disposto l’esecuzione dei detti interventi. Pertanto, ove le spese in questione siano state deliberate prima della stipula del contratto di vendita, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente, e l'acquirente ha diritto di rivalersi nei confronti del suo dante causa di quanto pagato al condominio per tali spese, in forza del principio di solidarietà passiva di cui all’art. 63 disp. att. cod.civ..

Sentenza n. 24654 del 3 dicembre 2010

(Sezione Seconda Civile, Presidente G. Settimj, Relatore A. Giusti)

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