REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - MINORATA DIFESA (ART. 61 N. 5 C.P.) - MODIFICHE DI CUI ALLA L. N. 94 DEL 2009 - EFFETTI
In una delle prime applicazioni riguardanti le modifiche al codice penale introdotte con la l. n. 94 del 2009, la Corte di cassazione, premesso che la ratio della modifica dell’art. 61 n. 5 c.p. (consistita nell’espresso riferimento, tra le condizioni di minorata difesa, all’età senile della persona offesa dal reato) va individuata nella volontà di tutelare le persone anziane contro i pericoli dello sfruttamento, a fini illeciti, dell’età senile, ha affermato che, ai fini della sussistenza dell’aggravante in oggetto, il giudice deve verificare in concreto se, agli occhi dell’aggressore, la capacità di percezione e di reazione a condotte antigiuridiche della vittima anziana fosse concretamente menomata a cagione dell’età avanzata, ovvero, con giudizio controfattuale, se astrattamente la condotta criminosa avrebbe avuto le medesime probabilità di successo se posta in essere in danno di persona non anziana, o se essa sia stata agevolata dalla scarsa lucidità e dalla sostanziale incapacità delle vittime di orientarsi nella comprensione degli avvenimenti.
Testo Completo: Sentenza n. 35997 del 23 settembre 2010 - depositata il 7 ottobre 2010
(Sezione Seconda Penale, Presidente G. M. Cosentino, Relatore D. Chindemi)
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In una delle prime applicazioni riguardanti le modifiche al codice penale introdotte con la l. n. 94 del 2009, la Corte di cassazione, premesso che la ratio della modifica dell’art. 61 n. 5 c.p. (consistita nell’espresso riferimento, tra le condizioni di minorata difesa, all’età senile della persona offesa dal reato) va individuata nella volontà di tutelare le persone anziane contro i pericoli dello sfruttamento, a fini illeciti, dell’età senile, ha affermato che, ai fini della sussistenza dell’aggravante in oggetto, il giudice deve verificare in concreto se, agli occhi dell’aggressore, la capacità di percezione e di reazione a condotte antigiuridiche della vittima anziana fosse concretamente menomata a cagione dell’età avanzata, ovvero, con giudizio controfattuale, se astrattamente la condotta criminosa avrebbe avuto le medesime probabilità di successo se posta in essere in danno di persona non anziana, o se essa sia stata agevolata dalla scarsa lucidità e dalla sostanziale incapacità delle vittime di orientarsi nella comprensione degli avvenimenti.
Testo Completo: Sentenza n. 35997 del 23 settembre 2010 - depositata il 7 ottobre 2010
(Sezione Seconda Penale, Presidente G. M. Cosentino, Relatore D. Chindemi)
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