Ultime dalla Cassazione

Sentenze e massime della Corte di Cassazione - Ultimi orientamenti giurisprudenziali.
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E' possibile scaricare il testo completo della sentenza (in formato pdf) cliccando sul link posizionato sotto la massima.

martedì 28 settembre 2010

PROVE – COMUNICAZIONI TELEFONICHE DEL PARLAMENTARE – INTERCETTAZIONI “CASUALI”

PROVE – COMUNICAZIONI TELEFONICHE DEL PARLAMENTARE – INTERCETTAZIONI “CASUALI”
Le Corte di cassazione, in continuità con quanto affermato dalla Corte costituzionale (sentenza nn. 113 e 114 del 2010) ha statuito che la “casualità” delle operazioni di intercettazione telefonica che abbiano visto indirettamente coinvolto un parlamentare, per poter essere affermata, deve emergere dalla motivazione del provvedimento che faccia uso dei risultati di quelle operazioni, nell’esame puntuale di una molteplicità di profili, attinenti al tipo dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto al controllo telefonico, all’attività criminosa oggetto di indagine, al numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare, al periodo di tempo entro il quale l’attività di captazione è avvenuta.

Testo Completo: Sentenza n. 34244 del 9 settembre 2010 - depositata il 22 settembre 2010

(Sezione Feriale Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore M. Cassano)



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giovedì 23 settembre 2010

AZIONE PENALE – ARCHIVIAZIONE – EFFICACIA PRECLUSIVA – CODICE DEL 1988 – SUSSISTENZA – CODICE DEL 1930 – INESISTENZA

AZIONE PENALE – ARCHIVIAZIONE – EFFICACIA PRECLUSIVA – CODICE DEL 1988 – SUSSISTENZA – CODICE DEL 1930 – INESISTENZA
Le Sezioni unite hanno ribadito quanto già affermato con la sentenza n. 9 del 2000, ric. Finocchiaro, e cioè che il provvedimento di archiviazione determina nei confronti dello stesso ufficio del pubblico ministero una preclusione endoprocedimentale che inibisce, in assenza del decreto di riapertura delle indagini, non solo la ripresa dell’attività investigativa e le iniziative cautelari, ma lo stesso esercizio dell’azione penale, con riferimento allo stesso fatto oggetto del provvedimento di archiviazione. Hanno al contempo statuito che questa efficacia preclusiva non era invece attribuita al provvedimento di archiviazione governato dalla disciplina del codice di rito del 1930, la cui minore “stabilità” non imponeva la necessità di un formale provvedimento di riapertura delle indagini.

Testo Completo: Sentenza n. 33885 del 24 giugno 2010 - depositata il 20 settembre 2010

(Sezioni Unite Penali, Presidente T. Gemelli, Relatore G. Conti)

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RESPONSABILITÀ CIVILE – LEGGE 13 APRILE 1988, N. 117 – AMBITO DI APPLICAZIONE

RESPONSABILITÀ CIVILE – LEGGE 13 APRILE 1988, N. 117 – AMBITO DI APPLICAZIONE
I soggetti "estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria", ai quali l'art. 1, comma 1, della legge 13 aprile 1988 n. 117 estende le previsioni dettate in tema di responsabilità civile dei magistrati, sono unicamente coloro che, a vario titolo (giudici onorari, componenti non togati delle Corti di Assise), svolgono funzioni giudiziarie, sia inquirenti che giudicanti; non sono, pertanto, destinatari di tale disciplina i poliziotti, pur svolgendo gli stessi un’attività di supporto a quella giudiziaria.

Testo Completo: Sentenza n. 18170 del 5 agosto 2010

(Sezione Terza Civile, Presidente F. Trifone, Relatore B. Spagna Musso)



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giovedì 9 settembre 2010

DELITTI CONTRO LA PERSONA – ATTI PERSECUTORI – CONDOTTA TIPICA – MOLESTIE - FATTISPECIE

DELITTI CONTRO LA PERSONA – ATTI PERSECUTORI – CONDOTTA TIPICA – MOLESTIE - FATTISPECIE
La Corte ha affermato che le molestie caratterizzanti la condotta tipica del delitto di atti persecutori possono essere integrate attraverso il reiterato invio alla persona offesa di sms e di messaggi di posta elettronica o postati sui c.d. “social network” (ad esempio “facebook”), nonchè con la divulgazione attraverso questi ultimi di filmati ritraenti rapporti sessuali avuti con la medesima.

Testo Completo: Sentenza n. 32404 del 16 luglio 2010 - depositata il 30 agosto 2010

(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore G. Colla)


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martedì 7 settembre 2010

PROCESSO CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - ART. 360 BIS, N. 1, C.P.C. - PRONUNCIA DI RIGETTO E NON DI INAMMISSIBILITA' - FONDAMENTO

PROCESSO CIVILE - RICORSO PER CASSAZIONE - ART. 360 BIS, N. 1, C.P.C. - PRONUNCIA DI RIGETTO E NON DI INAMMISSIBILITA' - FONDAMENTO - PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO, EX ART. 363 C.P.C., IN FATTISPECIE RELATIVA A RINUNZIA AL RICORSO
Le S.U., pronunciando per la prima volta in ordine all’interpretazione dell’art. 360 bis, n. 1, c.p.c. – introdotto dalla legge di riforma del processo civile, n. 69 del 2009 – all’esito di una approfondita motivazione, hanno enunciato il seguente principio di diritto: "La Corte rigetta il ricorso, perché manifestamente infondato, se, al momento in cui pronuncia, la decisione di merito si presenta conforme alla propria giurisprudenza e il ricorso non prospetta argomenti per modificarla". Il principio di diritto è stato enunciato nell’interesse della legge, usando del potere conferito alla Corte dall’art. 363 c.p.c., in un caso in cui il giudizio è stato dichiarato estinto per rinunzia al ricorso sopravvenuta al decreto di fissazione della adunanza in camera di consiglio.

Testo Completo: Ordinanza n. 19051 del 6 settembre 2010

(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore P. Vittoria)


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