PROVE – COMUNICAZIONI TELEFONICHE DEL PARLAMENTARE – INTERCETTAZIONI “CASUALI”
Le Corte di cassazione, in continuità con quanto affermato dalla Corte costituzionale (sentenza nn. 113 e 114 del 2010) ha statuito che la “casualità” delle operazioni di intercettazione telefonica che abbiano visto indirettamente coinvolto un parlamentare, per poter essere affermata, deve emergere dalla motivazione del provvedimento che faccia uso dei risultati di quelle operazioni, nell’esame puntuale di una molteplicità di profili, attinenti al tipo dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto al controllo telefonico, all’attività criminosa oggetto di indagine, al numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare, al periodo di tempo entro il quale l’attività di captazione è avvenuta.
Testo Completo: Sentenza n. 34244 del 9 settembre 2010 - depositata il 22 settembre 2010
(Sezione Feriale Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore M. Cassano)
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Le Corte di cassazione, in continuità con quanto affermato dalla Corte costituzionale (sentenza nn. 113 e 114 del 2010) ha statuito che la “casualità” delle operazioni di intercettazione telefonica che abbiano visto indirettamente coinvolto un parlamentare, per poter essere affermata, deve emergere dalla motivazione del provvedimento che faccia uso dei risultati di quelle operazioni, nell’esame puntuale di una molteplicità di profili, attinenti al tipo dei rapporti intercorrenti tra il parlamentare e il terzo sottoposto al controllo telefonico, all’attività criminosa oggetto di indagine, al numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare, al periodo di tempo entro il quale l’attività di captazione è avvenuta.
Testo Completo: Sentenza n. 34244 del 9 settembre 2010 - depositata il 22 settembre 2010
(Sezione Feriale Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore M. Cassano)
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