RESPONSABILITÀ CIVILE – LEGGE 13 APRILE 1988, N. 117 – AMBITO DI APPLICAZIONE
I soggetti "estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria", ai quali l'art. 1, comma 1, della legge 13 aprile 1988 n. 117 estende le previsioni dettate in tema di responsabilità civile dei magistrati, sono unicamente coloro che, a vario titolo (giudici onorari, componenti non togati delle Corti di Assise), svolgono funzioni giudiziarie, sia inquirenti che giudicanti; non sono, pertanto, destinatari di tale disciplina i poliziotti, pur svolgendo gli stessi un’attività di supporto a quella giudiziaria.
Testo Completo: Sentenza n. 18170 del 5 agosto 2010
(Sezione Terza Civile, Presidente F. Trifone, Relatore B. Spagna Musso)
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I soggetti "estranei che partecipano all'esercizio della funzione giudiziaria", ai quali l'art. 1, comma 1, della legge 13 aprile 1988 n. 117 estende le previsioni dettate in tema di responsabilità civile dei magistrati, sono unicamente coloro che, a vario titolo (giudici onorari, componenti non togati delle Corti di Assise), svolgono funzioni giudiziarie, sia inquirenti che giudicanti; non sono, pertanto, destinatari di tale disciplina i poliziotti, pur svolgendo gli stessi un’attività di supporto a quella giudiziaria.
Testo Completo: Sentenza n. 18170 del 5 agosto 2010
(Sezione Terza Civile, Presidente F. Trifone, Relatore B. Spagna Musso)
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