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lunedì 30 agosto 2010

NOTIFICAZIONI – FINALITA' - EFFETTIVA CONOSCENZA DELL'ATTO DA NOTIFICARE

NOTIFICAZIONI – FINALITA' - EFFETTIVA CONOSCENZA DELL'ATTO DA NOTIFICARE
La Corte di cassazione ha affermato che, in materia di notificazioni, ed in accordo con la ratio dell’art. 420-ter, comma 2, c.p.p., deve essere sempre privilegiato il fine di assicurare l’effettiva conoscenza degli atti processuali essenziali (tra i quali rientrano certamente quelli volti ad assicurare la partecipazione al giudizio), anche ricorrendo ad accorgimenti informali, il cui esito possa ragionevolmente risultare positivo. (In applicazione del principio, è stata dichiarata nulla la notificazione del decreto di citazione per il giudizio d’appello con le forme di cui all’art. 161 c.p.p. all’imputata, non comparsa nel successivo dibattimento, che aveva indicato come domicilio una Casella Postale, sul presupposto dell’irritualità – in concreto rilevata dall’ufficiale giudiziario – di tale indicazione, nonostante il fatto che presso la medesima Casella Postale fossero state utilmente effettuate le citazioni per il giudizio di primo grado, sempre seguite dalla comparizione dell’imputata).

Testo Completo: Sentenza n. 32213 del 9 giugno 2010 - depositata il 23 agosto 2010

(Sezione Sesta Penale, Presidente G. De Roberto, Relatore C. Citterio)

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