MISURE DI PREVENZIONE - SORVEGLIANZA SPECIALE CON OBBLIGO DI SOGGIORNO - AUTORIZZAZIONE AD ASSENTARSI - PRESUPPOSTI
In tema di misure di prevenzione, alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere concessa l'autorizzazione ad allontanarsene per soddisfare esigenze di salute gravi e temporanee, ovvero in presenza di gravi e contingenti ragioni familiari, ma non anche per soddisfare generiche esigenze correlate al desiderio di mantenere rapporti visivi e personali con i propri parenti. (Applicando tale principio al caso di specie, è stata negata l’autorizzazione ad assentarsi dal luogo del soggiorno obbligato per recarsi ad effettuare un colloquio con il padre detenuto).
Testo Completo: Sentenza n. 27576 del 23 giugno 2010 – depositata il 15 luglio 2010
(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore M. S. Di Tomassi)
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In tema di misure di prevenzione, alla persona sottoposta alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno in un determinato comune può essere concessa l'autorizzazione ad allontanarsene per soddisfare esigenze di salute gravi e temporanee, ovvero in presenza di gravi e contingenti ragioni familiari, ma non anche per soddisfare generiche esigenze correlate al desiderio di mantenere rapporti visivi e personali con i propri parenti. (Applicando tale principio al caso di specie, è stata negata l’autorizzazione ad assentarsi dal luogo del soggiorno obbligato per recarsi ad effettuare un colloquio con il padre detenuto).
Testo Completo: Sentenza n. 27576 del 23 giugno 2010 – depositata il 15 luglio 2010
(Sezione Prima Penale, Presidente S. Chieffi, Relatore M. S. Di Tomassi)
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