MINORE – SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE - DOMANDA DI RIENTRO - DECRETO DI RIGETTO DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA'
La Corte, pronunciandosi per la prima volta sulla questione, ha dichiarato ammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento di rigetto della domanda di rientro nella residenza abituale del minore, illecitamente trasferito in altro Stato, emesso dal Tribunale dei Minorenni, ai sensi dell’art. 11 paragrafi 6,7,8, del Reg. CE n. 2201 del 2003, in sede di riesame del precedente diniego dell’autorità giudiziaria dello Stato membro ospitante il minore sottratto, ritenendo applicabile per analogia il procedimento previsto nell’art. 7 della l. n. 64 del 1994 (di ratifica della Convenzione dell’Aja in materia di sottrazione internazionale del minore) che, nell’ipotesi di domanda formulata per il tramite dell’Autorità centrale, prevede espressamente, al comma quarto, la proponibilità del ricorso per cassazione.
Testo Completo: Sentenza n. 16549 del 14 luglio 2010
(Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore S. Di Palma)
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La Corte, pronunciandosi per la prima volta sulla questione, ha dichiarato ammissibile il ricorso ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento di rigetto della domanda di rientro nella residenza abituale del minore, illecitamente trasferito in altro Stato, emesso dal Tribunale dei Minorenni, ai sensi dell’art. 11 paragrafi 6,7,8, del Reg. CE n. 2201 del 2003, in sede di riesame del precedente diniego dell’autorità giudiziaria dello Stato membro ospitante il minore sottratto, ritenendo applicabile per analogia il procedimento previsto nell’art. 7 della l. n. 64 del 1994 (di ratifica della Convenzione dell’Aja in materia di sottrazione internazionale del minore) che, nell’ipotesi di domanda formulata per il tramite dell’Autorità centrale, prevede espressamente, al comma quarto, la proponibilità del ricorso per cassazione.
Testo Completo: Sentenza n. 16549 del 14 luglio 2010
(Sezione Prima Civile, Presidente M. G. Luccioli, Relatore S. Di Palma)
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