DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - DIRITTO DI CRONACA - GIORNALISMO D'INCHIESTA - LIMITE DELLA VERITA' OGGETTIVA DELLA NOTIZIA - CONNOTAZIONE PARTICOLARE
In tema di diritto di cronaca e di critica, la Corte (in riferimento a un articolo originato da campioni di thè consegnati a laboratori di analisi che avevano attestato trattarsi di liquido organico umano) ha precisato che, quando si tratta del cosiddetto «giornalismo di inchiesta» - il quale provvede ad attingere direttamente l’informazione – gli obblighi del giornalista, connessi al generale limite della verità oggettiva della notizia pubblicata, si sostanziano nel rispetto dei principi etici e deontologici dell’attività professionale, quali risultano dalla relativa legge (art. 2 della legge n. 69 del 1963) e dalla Carta dei doveri del giornalista, ai quali si aggiunge il rispetto della riservatezza, secondo quanto stabilito dalle regole deontologiche in tema di trattamento dei dati personali; fermi restando, comunque, i limiti generali costituti dall’interesse pubblico alla conoscenza del fatto e la correttezza formale dell’esposizione.
Testo Completo: Sentenza n. 16236 del 9 luglio 2010
(Sezione Terza Civile, Presidente M. R. Morelli, Relatore B. Spagna Musso)
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In tema di diritto di cronaca e di critica, la Corte (in riferimento a un articolo originato da campioni di thè consegnati a laboratori di analisi che avevano attestato trattarsi di liquido organico umano) ha precisato che, quando si tratta del cosiddetto «giornalismo di inchiesta» - il quale provvede ad attingere direttamente l’informazione – gli obblighi del giornalista, connessi al generale limite della verità oggettiva della notizia pubblicata, si sostanziano nel rispetto dei principi etici e deontologici dell’attività professionale, quali risultano dalla relativa legge (art. 2 della legge n. 69 del 1963) e dalla Carta dei doveri del giornalista, ai quali si aggiunge il rispetto della riservatezza, secondo quanto stabilito dalle regole deontologiche in tema di trattamento dei dati personali; fermi restando, comunque, i limiti generali costituti dall’interesse pubblico alla conoscenza del fatto e la correttezza formale dell’esposizione.
Testo Completo: Sentenza n. 16236 del 9 luglio 2010
(Sezione Terza Civile, Presidente M. R. Morelli, Relatore B. Spagna Musso)
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