STUPEFACENTI - CIRCOSTANZA AGGRAVANTE DELL'INGENTE QUANTITA' - CONFIGURABILITA' - CRITERI DI INDIVIDUAZIONE - FATTISPECIE
In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma secondo, d. P.R. n. 309/1990, non possono di regola definirsi “ingenti” i quantitativi di droghe “pesanti” (ad es., eroina e cocaina) o “leggere” (ad es., hashish e marijuana) che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e cinquanta chilogrammi. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l’aggravante “de qua” in relazione al quantitativo di gr. 948,11 di cocaina, con principio attivo del 62 per cento, pari a circa 4.000 dosi singole droganti).
Testo Completo: Sentenza n. 20119 del 2 marzo 2010 – depositata il 26 maggio 2010
(Sezione Sesta Penale, Presidente A. S. Agro', Relatore G. Conti)
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In tema di stupefacenti, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 80, comma secondo, d. P.R. n. 309/1990, non possono di regola definirsi “ingenti” i quantitativi di droghe “pesanti” (ad es., eroina e cocaina) o “leggere” (ad es., hashish e marijuana) che, sulla base di una percentuale media di principio attivo per il tipo di sostanza, siano rispettivamente al di sotto dei limiti di due chilogrammi e cinquanta chilogrammi. (Fattispecie in cui la S.C. ha escluso l’aggravante “de qua” in relazione al quantitativo di gr. 948,11 di cocaina, con principio attivo del 62 per cento, pari a circa 4.000 dosi singole droganti).
Testo Completo: Sentenza n. 20119 del 2 marzo 2010 – depositata il 26 maggio 2010
(Sezione Sesta Penale, Presidente A. S. Agro', Relatore G. Conti)
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