RESPONSABILITA’ CIVILE – DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI – MANCATA INDIVIDUAZIONE DEL PRODUTTORE - ONERE DI INFORMAZIONE A CARICO DEL FORNITORE
In tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, nell’ipotesi in cui il produttore non sia individuato, il fornitore è gravato, in base all’art. 4 del d.P.R. n. 224 del 1988 (disciplina attualmente trasfusa nell’art. 116 del d.lgs. n. 206 del 2005), da un onere di informazione dei relativi dati in suo possesso, che deve essere assolto, comunque, “in limine litis” e in modo effettivo, anche in assenza della preventiva richiesta che la norma anzidetta pone a carico del consumatore.
Testo Completo: Sentenza n. 13432 del 1° giugno 2010
(Sezione Terza Civile, Presidente M. Varrone, Relatore A. Ambrosio)
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In tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi, nell’ipotesi in cui il produttore non sia individuato, il fornitore è gravato, in base all’art. 4 del d.P.R. n. 224 del 1988 (disciplina attualmente trasfusa nell’art. 116 del d.lgs. n. 206 del 2005), da un onere di informazione dei relativi dati in suo possesso, che deve essere assolto, comunque, “in limine litis” e in modo effettivo, anche in assenza della preventiva richiesta che la norma anzidetta pone a carico del consumatore.
Testo Completo: Sentenza n. 13432 del 1° giugno 2010
(Sezione Terza Civile, Presidente M. Varrone, Relatore A. Ambrosio)
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