REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE – NUOVA DISCIPLINA SULLE QUESTIONI DI GIURISDIZIONE PREVISTA DALL’ART. 59 LEGGE N. 69 DEL 2009 – CONSEGUENZE SULLA PRECLUSIONE ALLA PROPOSIZIONE DEL RIMEDIO EX ART. 41 CPC
Nell'attuale quadro normativo processuale determinatosi a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009 non è più possibile limitare la preclusione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una pronuncia declinatoria della propria giurisdizione alla sola ipotesi di proposizione dell'indicato rimedio nell'ambito del giudizio instaurato dinanzi a detto giudice, estendendosi tale preclusione, in difetto di impugnativa sulla pronuncia di difetto di giurisdizione, anche al giudizio riassunto dinanzi al secondo giudice in virtù della formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione.
Testo Completo: Ordinanza n. 14828 del 18 giugno 2010
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore M. R. San Giorgio)
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Nell'attuale quadro normativo processuale determinatosi a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 59 della legge n. 69 del 2009 non è più possibile limitare la preclusione del regolamento preventivo di giurisdizione dopo che il giudice di merito abbia emesso una pronuncia declinatoria della propria giurisdizione alla sola ipotesi di proposizione dell'indicato rimedio nell'ambito del giudizio instaurato dinanzi a detto giudice, estendendosi tale preclusione, in difetto di impugnativa sulla pronuncia di difetto di giurisdizione, anche al giudizio riassunto dinanzi al secondo giudice in virtù della formazione del giudicato implicito sulla giurisdizione.
Testo Completo: Ordinanza n. 14828 del 18 giugno 2010
(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore M. R. San Giorgio)
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