REATO – PRESCRIZIONE – NORMATIVA TRANSITORIA EX LEGE N. 251 DEL 2005 – QUESTIONE DI LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE
La Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.10 della legge n. 251 del 2005, laddove lo stesso esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, per i “processi già pendenti in grado di appello o avanti alla corte di cassazione”, in relazione all’art. 117 della Costituzione e all’art.7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo; per effetto di tale ultima norma, in particolare, da ritenere “norma interposta” rispetto al parametro dell’art. 117 Cost. (secondo lo schema delineato dalla Corte cost. con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007), dovrebbe, nell’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, operare non solo il principio della irretroattività della legge penale più severa, ma anche, implicitamente, il principio di retroattività della legge penale meno severa (in essa inclusi, stante quanto a suo tempo affermato dalla Corte cost. con sentenza n. 393 del 2006, i profili inerenti alla riduzione dei termini di prescrizione), dovendo peraltro restare devoluta al solo giudizio della Corte costituzionale la verifica di eventuali aspetti di conflitto della norma convenzionale con altri principi della Costituzione.
Testo Completo: Ordinanza n. 22357 del 27 maggio 2010 - depositata l'11 giugno 2010
(Sezione Seconda Penale, Presidente P. A. Sirena, Relatore G. Casucci)
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La Corte ha dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.10 della legge n. 251 del 2005, laddove lo stesso esclude l’applicazione dei nuovi termini di prescrizione, se più brevi, per i “processi già pendenti in grado di appello o avanti alla corte di cassazione”, in relazione all’art. 117 della Costituzione e all’art.7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo; per effetto di tale ultima norma, in particolare, da ritenere “norma interposta” rispetto al parametro dell’art. 117 Cost. (secondo lo schema delineato dalla Corte cost. con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007), dovrebbe, nell’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo, operare non solo il principio della irretroattività della legge penale più severa, ma anche, implicitamente, il principio di retroattività della legge penale meno severa (in essa inclusi, stante quanto a suo tempo affermato dalla Corte cost. con sentenza n. 393 del 2006, i profili inerenti alla riduzione dei termini di prescrizione), dovendo peraltro restare devoluta al solo giudizio della Corte costituzionale la verifica di eventuali aspetti di conflitto della norma convenzionale con altri principi della Costituzione.
Testo Completo: Ordinanza n. 22357 del 27 maggio 2010 - depositata l'11 giugno 2010
(Sezione Seconda Penale, Presidente P. A. Sirena, Relatore G. Casucci)
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