PROCEDIMENTO CIVILE – TERMINI PROCESSUALI – RIMESSIONE IN TERMINI – CONDIZIONI
Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., “ratione temporis” applicabile, anche in assenza dell’istanza di parte, se, esclusivamente a causa del mutamento di orientamento interpretativo, si sia determinato un vizio d’inammissibilità od improcedibilità dell’impugnazione dovuta alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base del nuovo orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 14627 del 17 giugno 2010
(Seconda Sezione Civile, Presidente A. Elefante, Relatore A. Giusti)
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Alla luce del principio costituzionale del giusto processo, la parte che abbia proposto ricorso per cassazione facendo affidamento su un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, incorre in errore scusabile ed ha diritto ad essere rimessa in termini ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., “ratione temporis” applicabile, anche in assenza dell’istanza di parte, se, esclusivamente a causa del mutamento di orientamento interpretativo, si sia determinato un vizio d’inammissibilità od improcedibilità dell’impugnazione dovuta alla diversità delle forme e dei termini da osservare sulla base del nuovo orientamento sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
Testo Completo: Ordinanza interlocutoria n. 14627 del 17 giugno 2010
(Seconda Sezione Civile, Presidente A. Elefante, Relatore A. Giusti)
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