PREVIDENZA - TRASCRIZIONE TARDIVA DEL MATRIMONIO RELIGIOSO – CESSAZIONE DEL DIRITTO DEL CONIUGE SUPERSTITE ALLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ DEL CONIUGE DEFUNTO - DALLA DATA DI CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO CANONICO
In caso di trascrizione tardiva del matrimonio religioso, per volontà dei coniugi, lo stato vedovile di uno o di entrambi i coniugi cessa, retroattivamente, a far data dalla celebrazione del matrimonio e, per l'effetto, viene meno, con la stessa decorrenza, anche il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità del coniuge defunto a causa di sopravvenuto matrimonio.
Testo Completo: Sentenza n. 9464 del 21 aprile 2010
(Sezione Lavoro, Presidente G. Sciarelli, Relatore G. D'Agostino)
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In caso di trascrizione tardiva del matrimonio religioso, per volontà dei coniugi, lo stato vedovile di uno o di entrambi i coniugi cessa, retroattivamente, a far data dalla celebrazione del matrimonio e, per l'effetto, viene meno, con la stessa decorrenza, anche il diritto del coniuge superstite alla pensione di reversibilità del coniuge defunto a causa di sopravvenuto matrimonio.
Testo Completo: Sentenza n. 9464 del 21 aprile 2010
(Sezione Lavoro, Presidente G. Sciarelli, Relatore G. D'Agostino)
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