MISURE DI SICUREZZA - PERSONALI - ESPULSIONE DAL TERRITORIO DELLO STATO - TUNISIA - RISCHIO DI TRATTAMENTI CONTRARI ALL'ART. 3 DELLA CEDU - MISURA CAUTELARE SOSPENSIVA EMESSA DALLA CORTE EUROPEA PER I DIRITTI DELL'UOMO - CONSEGUENZE
La Corte, con la sentenza in esame, ha preso in considerazione la misura emessa in data 13 aprile 2010 dalla Corte europea per i diritti dell’uomo, ai sensi dell’art. 34 della Cedu, con la quale veniva sospesa in via cautelare un’espulsione disposta dall’A.G. italiana verso la Tunisia, in considerazione del rischio reale di trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione che la persona ad essa sottoposta possa subire in detto Stato. La Suprema Corte ha stabilito che da tale pronuncia deriva per ogni articolazione dello Stato italiano la necessità di verificare il rigoroso rispetto dell’art. 3 cit. ed in particolare per le autorità giudiziarie competenti a deliberare decisioni che comportino trasferimenti di persone verso la Tunisia il dovere di individuare ed adottare, in caso di ritenuta pericolosità della persona, misure appropriate di sicurezza diverse dall’espulsione. E ciò fino a quando la situazione di allarme descritta dalla Corte europea non venga a mutare.
Testo Completo: Sentenza n. 20514 del 28 aprile 2010 – depositata il 28 maggio 2010
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore F. Ippolito)
Condividi
La Corte, con la sentenza in esame, ha preso in considerazione la misura emessa in data 13 aprile 2010 dalla Corte europea per i diritti dell’uomo, ai sensi dell’art. 34 della Cedu, con la quale veniva sospesa in via cautelare un’espulsione disposta dall’A.G. italiana verso la Tunisia, in considerazione del rischio reale di trattamenti contrari all’art. 3 della Convenzione che la persona ad essa sottoposta possa subire in detto Stato. La Suprema Corte ha stabilito che da tale pronuncia deriva per ogni articolazione dello Stato italiano la necessità di verificare il rigoroso rispetto dell’art. 3 cit. ed in particolare per le autorità giudiziarie competenti a deliberare decisioni che comportino trasferimenti di persone verso la Tunisia il dovere di individuare ed adottare, in caso di ritenuta pericolosità della persona, misure appropriate di sicurezza diverse dall’espulsione. E ciò fino a quando la situazione di allarme descritta dalla Corte europea non venga a mutare.
Testo Completo: Sentenza n. 20514 del 28 aprile 2010 – depositata il 28 maggio 2010
(Sezione Sesta Penale, Presidente G. Lattanzi, Relatore F. Ippolito)
Condividi