PROCESSO CIVILE – COMPETENZA TERRITORIALE PER L’AZIONE EX ART. 4 LEGGE N. 117 DEL 1988 (RISARCIMENTO DANNI PER ESERCIZIO DI FUNZIONI GIUDIZIARIE) – APPLICABILITA’ DELL’ART. 30 BIS, SECONDO COMMA, COD. PROC. CIV. – SUSSISTENZA
In relazione alla disciplina dettata dall’art. 4 della legge n. 117 del 1988, in tema di competenza nelle cause risarcitorie per danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, si applica la regola posta dall’art. 30-bis, secondo comma, cod. proc. civ. - derogatoria dell’art. 5 cod. proc. civ. sulla cd. “perpetuatio” della competenza - per cui la “potestas iudicandi” dell’ufficio giudiziario adito originariamente in primo grado e di quello adito in sede di impugnazione di merito viene meno se il magistrato, del cui operato si discuta, viene ad esercitare le funzioni nel distretto in cui si situa l’ufficio di merito che in quel momento tratta il processo.
Testo Completo: Ordinanza n. 27666 del 30 dicembre 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore R. Frasca)
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In relazione alla disciplina dettata dall’art. 4 della legge n. 117 del 1988, in tema di competenza nelle cause risarcitorie per danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, si applica la regola posta dall’art. 30-bis, secondo comma, cod. proc. civ. - derogatoria dell’art. 5 cod. proc. civ. sulla cd. “perpetuatio” della competenza - per cui la “potestas iudicandi” dell’ufficio giudiziario adito originariamente in primo grado e di quello adito in sede di impugnazione di merito viene meno se il magistrato, del cui operato si discuta, viene ad esercitare le funzioni nel distretto in cui si situa l’ufficio di merito che in quel momento tratta il processo.
Testo Completo: Ordinanza n. 27666 del 30 dicembre 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente R. Preden, Relatore R. Frasca)
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