STRANIERO – INGRESSO CLANDESTINO - TRATTENIMENTO PER ACCERTAMENTO NEL LUOGO DI ARRIVO - CONTESTUALE ISTANZA DI RICONOSCIMENTO DELLA CONDIZIONE DI RIFUGIATO - APERTURA ED ESAME DEL PROCEDIMENTO - NECESSITA'
La Corte, intervenendo per la prima volta sulla condizione dei richiedenti misure di protezione internazionale al momento dell’ingresso illegale nel nostro paese, ha stabilito che lo straniero, giunto clandestinamente e trattenuto per accertamenti all’interno dell’aerostazione di arrivo, ha il diritto di presentare contestuale istanza di riconoscimento della condizione di rifugiato politico e di permanere nello Stato, (munito di permesso temporaneo o ristretto nel Centro d’identificazione) fino alla definizione della procedura avente ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni per beneficiare dello status ovvero della protezione umanitaria. Nell’affermare il principio, la Corte ha sancito l’illegittimità del rifiuto, opposto dalla Polizia aeroportuale, a ricevere la predetta istanza nella fase di svolgimento dei primi controlli identificativi, precisando che l’Amministrazione ha ,invece, il dovere di riceverla ( e d’inoltrarla al Questore per l’assunzione delle determinazioni di sua competenza) astenendosi da alcuna forma di respingimento e dall’adozione di misure di espulsione che impediscano il corso e la definizione della domanda presso le Commissioni designate.
Testo Completo:
Sentenza n. 26253 del 15 dicembre 2009(Sezione Prima Civile, Presidente U. Vitrone, Relatore L. Macioce)
La Corte, intervenendo per la prima volta sulla condizione dei richiedenti misure di protezione internazionale al momento dell’ingresso illegale nel nostro paese, ha stabilito che lo straniero, giunto clandestinamente e trattenuto per accertamenti all’interno dell’aerostazione di arrivo, ha il diritto di presentare contestuale istanza di riconoscimento della condizione di rifugiato politico e di permanere nello Stato, (munito di permesso temporaneo o ristretto nel Centro d’identificazione) fino alla definizione della procedura avente ad oggetto la verifica della sussistenza delle condizioni per beneficiare dello status ovvero della protezione umanitaria. Nell’affermare il principio, la Corte ha sancito l’illegittimità del rifiuto, opposto dalla Polizia aeroportuale, a ricevere la predetta istanza nella fase di svolgimento dei primi controlli identificativi, precisando che l’Amministrazione ha ,invece, il dovere di riceverla ( e d’inoltrarla al Questore per l’assunzione delle determinazioni di sua competenza) astenendosi da alcuna forma di respingimento e dall’adozione di misure di espulsione che impediscano il corso e la definizione della domanda presso le Commissioni designate.
Testo Completo:
Sentenza n. 26253 del 15 dicembre 2009(Sezione Prima Civile, Presidente U. Vitrone, Relatore L. Macioce)
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