PREVIDENZA – DECESSO IN CONSEGUENZA DI EPATITI POSTTRASFUSIONALI - ASSEGNO "UNA TANTUM" IN FAVORE DEI SUPERSTITI
L’assegno “una tantum” in favore dei superstiti, previsto dall’art. 2, comma terzo, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, a differenza dell'assegno previsto dal comma secondo dello stesso articolo, è dovuto non solo quando il decesso sia conseguenza di vaccinazioni obbligatorie, ma pure quando derivi da altra patologia prevista dalla legge stessa, quali le epatiti posttrasfusionali.
Testo Completo:
Sentenza n. 23591 del 6 novembre 2009(Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli, Relatore G. Meliadò)
L’assegno “una tantum” in favore dei superstiti, previsto dall’art. 2, comma terzo, della legge 25 febbraio 1992, n. 210, a differenza dell'assegno previsto dal comma secondo dello stesso articolo, è dovuto non solo quando il decesso sia conseguenza di vaccinazioni obbligatorie, ma pure quando derivi da altra patologia prevista dalla legge stessa, quali le epatiti posttrasfusionali.
Testo Completo:
Sentenza n. 23591 del 6 novembre 2009(Sezione Lavoro, Presidente F. Roselli, Relatore G. Meliadò)
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