PROFESSIONI E PROFESSIONISTI - AVVOCATO - TRASFERIMENTO AD ALTRO ORDINE - CANCELLAZIONE DALL’ALBO DI PROVENIENZA - PREVIO NULLA OSTA - NECESSITÀ
Poiché l'art. 2 della legge 4 marzo 1991, n. 67 non ha abrogato l'art. 37 della legge 22 gennaio 1934, n. 36, né vi è incompatibilità tra le due norme, l’iscrizione di un avvocato all’albo di un’altra circoscrizione, per trasferimento, non può prescindere dalla cancellazione dall’albo di provenienza, previo nulla osta.
Testo Completo: Sentenza n. 25824 del 10 dicembre 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente M. Varrone, Relatore G. Federico)
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Poiché l'art. 2 della legge 4 marzo 1991, n. 67 non ha abrogato l'art. 37 della legge 22 gennaio 1934, n. 36, né vi è incompatibilità tra le due norme, l’iscrizione di un avvocato all’albo di un’altra circoscrizione, per trasferimento, non può prescindere dalla cancellazione dall’albo di provenienza, previo nulla osta.
Testo Completo: Sentenza n. 25824 del 10 dicembre 2009
(Sezione Terza Civile, Presidente M. Varrone, Relatore G. Federico)
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