LAVORO – PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DELL'INTEGRAZIONE SALARIALE - INOSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E CONCERTAZIONE PREVISTI IN FAVORE DEL SINDACATO - CONSEGUENZE
In tema di procedimento per la concessione dell'integrazione salariale, l'inosservanza degli obblighi di comunicazione e concertazione previsti in favore del sindacato costituisce condotta antisindacale suscettibile di essere contrastata con il procedimento di repressione previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori. L’illegittimità del provvedimento amministrativo di autorizzazione della c.i.g.s. incide, in sequenza logica, anche sulla sospensione in c.i.g.s. disposta dal datore di lavoro, conseguendone l' illegittimità della collocazione in cassa integrazione dei lavoratori.
Testo Completo:
Sentenza n. 13240 del 9/6/2009
(Sezione Lavoro, Presidente S. Mattone, Relatore P. Zappia)
In tema di procedimento per la concessione dell'integrazione salariale, l'inosservanza degli obblighi di comunicazione e concertazione previsti in favore del sindacato costituisce condotta antisindacale suscettibile di essere contrastata con il procedimento di repressione previsto dall'art. 28 dello Statuto dei lavoratori. L’illegittimità del provvedimento amministrativo di autorizzazione della c.i.g.s. incide, in sequenza logica, anche sulla sospensione in c.i.g.s. disposta dal datore di lavoro, conseguendone l' illegittimità della collocazione in cassa integrazione dei lavoratori.
Testo Completo:
Sentenza n. 13240 del 9/6/2009
(Sezione Lavoro, Presidente S. Mattone, Relatore P. Zappia)