PROCESSO CIVILE – REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - NOTIFICAZIONE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO - PRESSO L'AVVOCATURA DISTRETTUALE O GENERALE - POSSIBILITÀ
Facendo applicazione del principio della ragionevole durata del processo, in base al quale vanno ridotte all'essenziale le ipotesi di nullità per vizi formali e va ampliata la doverosa collaborazione tra giudicante e procuratore costituito, in funzione di una sollecita definizione della controversia, la Corte ha stabilito che il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione può essere notificato, sia presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato del giudizio pendente in primo grado (che rimetterà il ricorso, sulla base delle norme che regolano i rapporti tra uffici dello stesso organismo, all'Avvocatura generale dello Stato, abilitata al patrocinio in cassazione), sia presso l'Avvocatura generale dello Stato.
Facendo applicazione del principio della ragionevole durata del processo, in base al quale vanno ridotte all'essenziale le ipotesi di nullità per vizi formali e va ampliata la doverosa collaborazione tra giudicante e procuratore costituito, in funzione di una sollecita definizione della controversia, la Corte ha stabilito che il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione può essere notificato, sia presso la sede dell'Avvocatura distrettuale dello Stato del giudizio pendente in primo grado (che rimetterà il ricorso, sulla base delle norme che regolano i rapporti tra uffici dello stesso organismo, all'Avvocatura generale dello Stato, abilitata al patrocinio in cassazione), sia presso l'Avvocatura generale dello Stato.
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – CONTRATTI – AFFIDAMENTO A IMPRESE PRIVATE DI "SERVIZI AGGIUNTIVI" DI ASSISTENZA AGLI UTENTI PRESSO LUOGHI DI INTERESSE CULTURALE ED ARTISTICO, INTEGRATI DAL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA - QUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO
Pronunciando per la prima volta in materia e prendendo posizione anche rispetto a contrapposte tesi di dottrina, la Corte ha qualificato come concessione di servizio pubblico l'affidamento da parte dell'Amministrazione ad imprese private di "servizi aggiuntivi" di assistenza agli utenti (quali servizi di caffetteria, ristorazione e guardaroba, vendita di riproduzioni di beni culturali ecc.), da effettuarsi presso luoghi di interesse culturale ed artistico - ai sensi degli artt. 112 e 113 del d.lgs. n. 490 del 1999, richiamati dall'art. 115 del d.lgs. n. 42 del 2004 - e come appalto di servizio pubblico il contestuale affidamento del servizio di biglietteria. Ha messo in risalto la costante qualificazione normativa come "concessione" dell'affidamento della gestione a terzi dei "servizi aggiuntivi" e la conformità della stessa alle definizioni delle direttive comunitarie, oltre che la coerenza di tale qualificazione con la struttura dei suddetti servizi, dove l'Amministrazione trasferisce il diritto di gestire il servizio in favore dei visitatori/utenti dietro pagamento di un canone, in presenza di tutti i caratteri del "pubblico servizio". Invece, per i servizi di biglietteria (oltre che di pulizia e vigilanza), che possono integrare la suddetta concessione, ha sottolineato, ai fini della qualificazione come appalto di servizio pubblico, l'assunzione da parte della P.A. della veste di acquirente dal privato, anche a favore di terzi individuati, di determinate "utilitates" e il pagamento di un corrispettivo.
GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA – AFFIDAMENTO DALLA P.A. A IMPRESE PRIVATE DI "SERVIZI AGGIUNTIVI" DI ASSISTENZA AGLI UTENTI PRESSO LUOGHI DI INTERESSE CULTURALE ED ARTISTICO, INTEGRATI DAL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO Facendo espressa applicazione del principio di ragionevole durata del processo e del principio di concentrazione delle tutele, funzionalmente collegato a garantire la realizzazione del primo, la Corte - in tema di affidamento da parte dell'Amministrazione ad imprese private di "servizi aggiuntivi" di assistenza agli utenti (quali servizi di caffetteria, ristorazione e guardaroba, vendita di riproduzioni di beni culturali, ecc.), da effettuarsi presso luoghi di interesse culturale ed artistico, integrati dal servizio di biglietteria (artt. 112 e 113 del d.lgs. n. 490 del 1999, richiamati dall'art. 115 del d.lgs. n. 42 del 2004), e con riferimento alla domanda dell'impresa volta all'accertamento di inadempimenti dell'Amministrazione, all'annullamento di atti di diffida, nonché alla condanna all'adempimento e al risarcimento del danno - ha stabilito che la giurisdizione spetta al giudice amministrativo.Riconosciuta la giurisdizione esclusiva per le controversie (non concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi) relative a concessioni di pubblici servizi, cui è riconducibile l'attribuzione della gestione di "servizi aggiuntivi", nonché la giurisdizione del giudice ordinario rispetto al servizio di biglietteria, riconducibile, se autonomamente considerato, a un contratto di appalto di servizio pubblico in cui non si controverte della procedura di affidamento, ma della fase esecutiva del rapporto, ha attribuito la controversia al giudice amministrativo ritenendo che il suddetto servizio integrativo si pone come accessorio rispetto alle concessioni di pubblici servizi che hanno per oggetto i "servizi aggiuntivi".
Testo Completo:
Ordinanza n. 12252 del 27 maggio 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Segreto)
Testo Completo:
Ordinanza n. 12252 del 27 maggio 2009(Sezioni Unite Civili, Presidente V. Carbone, Relatore A. Segreto)